Sentenza del 15/05/2025 n. 297/ Sezione 5 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto
La decadenza da un credito d’imposta deve essere prevista da norma primaria e non secondaria
La mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione del credito per la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione già prevista dall’art. 1, comma 327, L. 24 dicembre 2007, n. 244, ed ora artt. 15 e seguenti, L. 14 novembre 2016, n. 220 (“credito cinema”), nonostante il D.M. 7 maggio 2009 preveda che tale credito debba essere indicato nel modello RU a pena di decadenza, poiché per negare l’emendabilità della dichiarazione sarebbe, infatti, necessario che una fonte del diritto primaria stabilisse espressamente ciò, e non una fonte di diritto secondaria, come un decreto ministeriale, purché tale mancata indicazione sia sanata in sede di dichiarazione integrativa.
Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sezione 5, riportandosi ad un precedente di merito (C.G.T. primo grado, Bolzano, sez. 1, del 7 febbraio 2023, n. 21).
Nel caso di specie, la Corte, disapplicando il D.M. 7 maggio 2009, ha accolto l’appello e riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sezione 3, del 21 luglio 2022, n. 289 che aveva invece respinto il ricorso contro un atto di recupero credito.
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF.

