riceviamo e pubblichiamo

Un Comune ha richiesto all’Aran un parere sull’applicazione degli incrementi stipendiali nella quantificazione degli arretrati per la retribuzione mensile aggiunta dei segretari in sedi convenzionate.

Ha a tal fine precisato che la retribuzione mensile aggiunta spettante ai segretari comunali delle sedi convenzionate deve essere quantificata sulla base delle voci retributive del tabellare e della posizione, senza considerare l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), come chiarito dal parere AFL5 relativo al CCNL 2016/2028.

Conseguentemente parrebbe che nella quantificazione degli arretrati relativi alla retribuzione mensile aggiunta, sia corretto prendere come base di calcolo l’incremento del tabellare al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC).

Difatti ,  in caso contrario, si verificherebbe una ingiustificabile differenza tra la RMA da percepire prima della sottoscrizione e quella percepita dopo la sottoscrizione del CCNL Dirigenti e Segretari del 16.7.2024.

L’Aran, con riferimento al quesito, ha confermato,  con nota del 21 gennaio 2025, la correttezza della lettura proposta.

Torna in alto