tratto da filodiritto.com un articolo di Giueppe Fiorillo e Clemente Lombardi

Abstract

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24887/2026 si colloca nel solco della progressiva valorizzazione dei vincoli finanziari che presidiano la contrattazione integrativa nel pubblico impiego. La pronuncia affronta, in particolare, gli effetti della mancata sottoposizione dell’accordo decentrato al controllo preventivo dell’organo di revisione, interrogandosi sulle conseguenze che tale omissione produce sulla validità dell’intesa e sulla conseguente esigibilità dei trattamenti economici accessori.

L’analisi della decisione consente di mettere a fuoco la funzione del controllo quale momento non meramente formale, ma funzionale alla verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente. La pronuncia offre altresì spunti in ordine al rapporto tra efficacia dell’accordo integrativo, prestazione lavorativa concretamente resa e tutela della posizione retributiva del dipendente, delimitando il possibile ricorso ai principi di cui all’art. 2126 c.c.

Ne emerge una lettura della contrattazione decentrata quale attività negoziale necessariamente inserita entro un sistema di vincoli procedurali e finanziari, nel quale il controllo dell’organo di revisione assume una specifica funzione di garanzia della legalità della spesa.

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La contrattazione decentrata e il controllo preventivo dell’organo di revisione dopo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24887-2026

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