Tratto da: Lavoripubblici

Come devono essere applicati i Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici? L’obbligo vale anche per affidamenti diretti, in house e opere di urbanizzazione? Quando la mancata conformità dell’offerta può determinare l’esclusione e in quale fase devono essere verificati i requisiti ambientali?

Sono alcuni dei temi al centro della consultazione pubblica avviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che evidenzia la necessità di fare chiarezza sulla disciplina dei Criteri Ambientali Minimi, raccogliendo osservazioni e contributi sulle principali difficoltà riscontrate nell’applicazione dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Questioni che incidono direttamente sulla progettazione degli affidamenti, sulla predisposizione della lex specialis, sulla valutazione delle offerte e sulle verifiche da svolgere durante l’esecuzione del contratto, come hanno sottolineato l’Autorità e il MASE in un Comunicato congiunto sull’applicazione dei CAM.

Il questionario pubblicato nell’ambito della consultazione individua inoltre una serie di profili sui quali ANAC e MASE chiedono espressamente il parere degli stakeholder, dalla disciplina dell’in house alle opere di urbanizzazione, fino alla verifica della documentazione CAM, alle penali e al collaudo nei lavori pubblici.

CAM negli appalti pubblici: aperta la consultazione sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi

Partendo dai dati del IX Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, nel quale è emerso che l’indice di performance del Green Public Procurement (GPP) delle stazioni appaltanti monitorate si attesta al 65%, le amministrazioni hanno compreso che il problema riguarda l’effettiva applicazione del principio dell’acquisto pubblico sostenibile nelle procedure di affidamento.

Il riferimento normativo centrale resta l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili, tenendo inoltre conto dei criteri premianti quando viene utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I CAM non possono essere ridotti a un richiamo formale al decreto ministeriale, ma devono avere un ruolo effettivo nella progettazione dell’affidamento e nelle caratteristiche della prestazione richiesta.

Il confronto riguarda sia questioni generali, come l’obbligatorietà e l’ambito di applicazione dei CAM, sia profili più specifici, tra cui l’in house, le opere di urbanizzazione primaria funzionali sotto soglia, gli strumenti aggregati di acquisto, la progettazione dei lavori, il momento della verifica documentale, le penali e il controllo finale in sede di collaudo.

Obbligatorietà dei CAM: il richiamo al decreto non basta

I criteri ambientali devono essere effettivamente declinati nella procedura, a partire dalla progettazione e fino alla definizione delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e, ove previsti, dei criteri premianti.

La mancata indicazione dei CAM, così come il loro mero richiamo formale senza una reale trasposizione negli atti tecnici, può quindi determinare l’illegittimità dell’atto indittivo, né tale carenza può essere automaticamente superata attraverso l’eterointegrazione della lex specialis ad opera del decreto ministeriale.

Analogo problema si pone quando la documentazione di gara rinvia a CAM non più vigenti, perché l’utilizzo di criteri superati può impedire agli operatori economici di formulare correttamente l’offerta.

Quanto all’impugnazione, ANAC e MASE richiamano l’orientamento secondo cui il bando deve essere contestato immediatamente quando la violazione determina una grave carenza degli elementi necessari alla formulazione dell’offerta, mentre, se i CAM sono presenti ma non risultano pienamente conformi al decreto applicabile, l’onere di immediata impugnazione dipende dall’effettiva capacità delle relative clausole di impedire o rendere irragionevolmente difficoltosa la partecipazione.

CAM negli affidamenti diretti e sottosoglia: quando sono obbligatori

ANAC e MASE ricostruiscono in termini molto ampi l’ambito applicativo dell’art. 57, comma 2, che riguarda appalti e concessioni di qualsiasi importo, nei settori ordinari e in quelli speciali, indipendentemente dalla procedura utilizzata per individuare l’affidatario.

I Criteri devono trovare applicazione anche nei contratti sottosoglia e negli affidamenti diretti, perché la disciplina ha carattere trasversale e non viene meno per il solo fatto che l’affidatario sia selezionato senza una procedura competitiva.

L’obbligo è esteso anche ai soggetti privati che, pur non essendo amministrazioni pubbliche, siano comunque tenuti all’applicazione del Codice nella scelta del contraente.

Più articolata è invece la questione degli affidamenti in house, sulla quale l’Autorità e il Ministero hanno richiesto espressamente il contributo degli stakeholder.

L’impostazione individuata da ANAC e MASE rimette alla valutazione dell’amministrazione l’applicazione dei CAM nei casi di autoproduzione, pur ritenendola auspicabile per evitare che servizi pubblici analoghi siano assoggettati a standard ambientali differenti in ragione del modello organizzativo utilizzato. Resta fermo che, quando la società in house acquista sul mercato lavori, servizi o forniture assumendo la veste di stazione appaltante, è tenuta ad applicare integralmente l’art. 57 e i relativi decreti CAM.

CAM e opere di urbanizzazione a scomputo: cosa vale sottosoglia

Altro profilo sul quale si concentra la consultazione è quello delle opere di urbanizzazione. I CAM Edilizia approvati con D.M. 24 novembre 2025 si applicano ai soggetti privati che assumono direttamente, oppure in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo.

In riferimento alle opere di urbanizzazione primaria funzionali sottosoglia, sottratte all’applicazione del Codice ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001, esse dovrebbero rispettare almeno le specifiche tecniche dei CAM, perché andrebbero considerate insieme alle altre opere di urbanizzazione come parti di un’unica opera pubblica destinata a essere acquisita al patrimonio indisponibile dell’ente locale.

Per prevenire possibili contestazioni, viene inoltre suggerito di inserire nella convenzione urbanistica una specifica clausola che prescriva il rispetto dei criteri ambientali quali requisiti progettuali ed esecutivi dell’intervento.

Su questa soluzione il questionario invita gli stakeholder a segnalare eventuali criticità.

Come individuare i CAM applicabili: il CPV non è sufficiente

Un altro profilo riguarda l’individuazione del decreto CAM applicabile, attività che deve essere svolta già nella fase di progettazione e che non può limitarsi alla sola prestazione principale.

Anche lavorazioni, servizi o forniture secondarie, accessorie o sussidiarie possono infatti ricadere nell’ambito di applicazione di un diverso decreto, con la conseguenza che uno stesso contratto può richiedere il coordinamento di più CAM.

ANAC e MASE sottolineano inoltre che il codice CPV non può essere utilizzato come unico criterio di verifica, poiché nei decreti ministeriali la sua indicazione ha spesso carattere esemplificativo.

La stazione appaltante deve quindi partire dall’oggetto della prestazione, dalla sua natura e dalle finalità dell’affidamento, per verificare quali decreti risultino pertinenti.

Quanto alla successione nel tempo, in assenza di una disciplina transitoria specifica vale il principio del tempus regit actum, per cui si applica il decreto CAM vigente al momento dell’indizione della procedura.

CAM nei documenti di gara: specifiche tecniche, clausole e criteri premianti

Altro dubbio che ANAC e MASE cercano di dirimere è come fare entrare i CAM nella documentazione progettuale e di gara, distinguendo tra specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti, categorie che svolgono funzioni differenti e producono conseguenze diverse sulla formulazione e sulla valutazione dell’offerta.

Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche essenziali della prestazione e vincolano l’operatore economico, mentre le clausole contrattuali disciplinano gli obblighi da rispettare durante l’esecuzione; i criteri premianti, invece, consentono di attribuire un punteggio ulteriore a prestazioni ambientali migliori rispetto agli standard minimi.

Necessario poi evitare che ai criteri ambientali venga attribuito un peso sostanzialmente irrilevante nella valutazione qualitativa, perché ciò finirebbe per svuotare la funzione che il Codice assegna alla componente ambientale dell’offerta.

Resta possibile non applicare uno specifico criterio quando questo risulti non pertinente o non realizzabile rispetto alle caratteristiche dell’affidamento, ma la mancata o parziale applicazione deve essere adeguatamente motivata nella documentazione progettuale o di gara.

La stessa impostazione viene proposta anche per accordi quadro, convenzioni e altri strumenti aggregati di acquisto, nei quali i CAM dovrebbero essere inseriti già nella procedura a monte, anche quando sia prevista una successiva riapertura del confronto competitivo: anche su questo punto ANAC e MASE chiedono agli stakeholder di esprimere la propria valutazione.

CAM nei lavori pubblici: dalla progettazione alla Relazione CAM

Nei lavori pubblici l’applicazione dei CAM parte necessariamente dalla progettazione, perché è in questa fase che le prescrizioni ambientali devono essere trasformate in requisiti dell’opera.

Le specifiche tecniche pertinenti devono essere recepite già nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e, quando i servizi tecnici vengono affidati all’esterno, devono trovare spazio anche nel capitolato della relativa procedura.

Il progettista deve quindi tradurre i criteri ambientali negli elaborati progettuali e rendicontarne l’applicazione nella Relazione CAM, indicando per ciascun criterio le scelte effettuate, gli elaborati nei quali è possibile verificarne il rispetto e i mezzi di prova attraverso cui l’esecutore dovrà dimostrare la conformità delle lavorazioni.

L’applicazione dei CAM riguarda anche il computo metrico e la determinazione del costo dell’intervento, perché prezzi e voci di prezzario devono risultare coerenti con le caratteristiche ambientali richieste.

Quando il prezzario regionale non contenga voci adeguate, il progettista dovrà procedere alla formazione di prezzi specifici, con la conseguenza che la corretta applicazione dei CAM può incidere non soltanto sul contenuto tecnico del progetto, ma anche sulla base d’asta e sul valore stimato del contratto.

CAM e cause di esclusione: quando l’offerta è inammissibile

Ma cosa succede se l’offerta non è conforme ai criteri ambientali richiesti dalla lex specialis? Qui il Comunicato specifica che la stazione appaltante deve anzitutto verificare che l’offerta tecnica sia stata formulata nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole CAM previste nei documenti di gara.

Quando queste prescrizioni costituiscono elementi essenziali dell’offerta, la loro mancata conformità determina una difformità insanabile che comporta l’inammissibilità dell’offerta e l’esclusione dalla procedura, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Diverso è il caso dei criteri premianti, perché la mancata dimostrazione della caratteristica migliorativa non determina l’esclusione, ma comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

Per gli altri CAM occorre invece verificare quale sia il momento indicato dal singolo decreto ministeriale per la produzione dei mezzi di prova.

Quando il decreto non individua espressamente la fase oppure demanda la scelta alla stazione appaltante, ANAC e MASE ritengono preferibile che, almeno per le specifiche tecniche, la documentazione a comprova venga acquisita durante la procedura e prima dell’aggiudicazione, evitando che il contratto venga affidato a un operatore che abbia offerto una prestazione non rispondente ai requisiti ambientali richiesti.

Anche questa soluzione rientra tra quelle sulle quali viene chiesta l’opinione degli stakeholder.

CAM in fase di esecuzione: controlli, penali e collaudo

L’aggiudicazione non esaurisce il sistema dei controlli, perché gli impegni ambientali assunti dall’operatore economico devono essere rispettati anche durante l’esecuzione, con una verifica nel tempo, da parte di RUP, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione, del rispetto dei CAM e dei criteri premianti offerti dall’aggiudicatario, che una volta recepiti nell’offerta diventano obblighi contrattuali.

Per rafforzare l’effettività delle prescrizioni ambientali, ANAC e MASE indicano inoltre la possibilità di prevedere penali per gli inadempimenti CAM, purché riferite a obblighi puntuali e proporzionate alla gravità della violazione.

Nei casi più gravi, quando la difformità incide in maniera significativa e non rimediabile sulla qualità ambientale della prestazione, il mancato rispetto dei CAM può determinare la risoluzione del contratto.

Negli appalti di lavori, il sistema dei controlli prosegue fino al collaudo: il direttore dei lavori deve verificare il rispetto delle prescrizioni ambientali durante l’esecuzione, mentre al termine dell’intervento l’esecutore deve predisporre una Relazione CAM dei lavori, destinata a essere trasmessa al collaudatore per verificare la corrispondenza tra quanto rendicontato, lo stato dell’opera e le prescrizioni progettuali e contrattuali.

Anche la scelta di attribuire al collaudo questa funzione finale di verifica rientra tra i profili sui quali ANAC e MASE chiedono osservazioni.

Consultazione CAM: contributi entro il 30 settembre 2026

Le osservazioni e i contributi possono essere trasmessi entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026, esclusivamente attraverso il questionario online predisposto da ANAC; i contributi inviati con modalità differenti non saranno presi in considerazione.

Al di là dei singoli temi sui quali ANAC e MASE chiedono il contributo degli stakeholder, il Comunicato restituisce un’impostazione unitaria: i Criteri Ambientali Minimi non costituiscono un adempimento accessorio della gara, ma devono accompagnare l’affidamento dalla progettazione fino all’esecuzione, incidendo sulla definizione delle prestazioni, sulla determinazione dei costi, sul contenuto dell’offerta e sulle successive verifiche.

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