Il testo riguarda anche l’omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità.
Si pubblica in allegato la circolare diramata dal Ministero dell’Interno inerente il tema dell’autovelox e dell’omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, trasmessa da Anci anche ai Sindaci e alle Anci Regionali. Il Codice della Strada all’art. 142 comma 6 prescrive che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.
Come noto, a fini probatori della violazione, si è posta la questione circa l’equivalenza del termine “omologazione” con il termine di “approvazione” , utilizzato nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – e in successivi provvedimenti e note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione del maggio e luglio 2024, che hanno ritenuto i due termini non equiparabili, il Ministero dell’Interno ha avviato un’interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato sul tema. In un parere del 18 dicembre 2024, l’Avvocatura Generale ha prospettato la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione divergendo queste esclusivamente per un dato meramente formale. Ha ritenuto come risulti decisivo, in sede di giudizio, rappresentare la piena omogeneità delle due procedure sostanziando la prospettazione con elementi documentali che non sono stati esaminati dalla Corte in quanto non depositati nei relativi giudizi. Emerge pertanto come sia importante, fin dal giudizio di primo grado, procedere al tempestivo deposito del decreto di approvazione dello strumento specifico e soprattutto eventuali decreti di omologazione di strumenti.