Tratto da: dait.interno.gov.it
Territorio e autonomie locali  22 Maggio 2024
Categoria  05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Un’eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura, atteso che l’art.39, c.1, d.lgs. n.267/2000 configurasi come norma cedevole rispetto a disposizione statutaria disciplinante la figura del vicepresidente.

Testo 

(Parere n.12772 del 12.4.2024) Con nota del … un segretario generale ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito all’istituzione della figura del vicepresidente del consiglio comunale. Le fonti di autonomia locale del Comune di … non prevedono la figura del vicepresidente del consiglio comunale, le relative funzioni sono attualmente esercitate, ai sensi dell’art.13 dello statuto, dal consigliere anziano individuato secondo le modalità previste dall’art.40, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. È stato chiesto se un’eventuale approvazione di una norma statutaria e regolamentare che preveda la carica di vicepresidente del consiglio comunale possa essere operativa decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto all’albo pretorio, ovvero a decorrere dalla data di rinnovo del consiglio comunale. Al riguardo, si fa presente che l’art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 dispone che “i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40.” Tale disposizione, nel prevedere la figura del presidente del consiglio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, demanda allo statuto comunale la competenza a decidere il soggetto a cui siano affidate le funzioni presidenziali vicarie, stabilendo, che, in assenza di specifiche norme statutarie, tali funzioni siano svolte dal consigliere anziano. A ben vedere la titolarità della competenza di vicepresidente in capo al consigliere anziano è stabilita dal legislatore nazionale solamente quale norma di chiusura al fine di assicurare la continuità amministrativa nel caso in cui gli statuti non abbiano normato compiutamente la materia in esame. Pertanto, si ritiene che una eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura, atteso che il citato art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 risulta configurarsi come norma cedevole rispetto ad una disposizione statutaria che disciplinasse espressamente la figura del vicepresidente del consiglio comunale.

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