Sentenza del 17/11/2025 n. 198/Sezione 2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia
Istanze plurime di annullamento in autotutela e relativa impugnabilità
Non è consentito al contribuente proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela avverso accertamenti tributari definitivi e decidere quale diniego impugnare in sede giurisdizionale, potendo ricorrere solamente avverso il diniego, espresso o tacito, relativo alla prima istanza proposta.
Sulla base di questo principio, già autorevolmente espresso dalla Suprema Corte (Cass., 2020/2020), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia ha respinto il ricorso di un contribuente avverso un silenzio-diniego a un’istanza di rimborso.
In particolare, nella ricostruzione offerta dal giudice monocratico, emerge che la ricorrente aveva presentato una prima istanza di autotutela in data 29.03.2022 e che detta istanza ricevendo risposta (negativa) il 27.4.2022. Tuttavia, successivamente, presentava una nuova istanza (il 14.11.2022) su cui maturava il silenzio-diniego, oggetto dell’impugnazione. Pertanto, secondo la Corte, la contribuente “avrebbe potuto e dovuto impugnare il primo diniego (ossia quello espresso)”.
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF.

