Giustizia amministrativa – Revocazione – Revoca di un’ordinanza del Consiglio di Stato – Presupposti e condizioni di operatività
Fermo restando il problema di fondo dell’esperibilità del rimedio ex art. 398, comma 4, c.p.c. nel processo amministrativo, è inammissibile l’istanza di revoca di un’ordinanza del Consiglio di Stato, perché, ove intesa come revoca, non viene supportata dall’allegazione di fatti sopravvenuti o comunque successivamente acquisiti (tale non essendo, evidentemente, la critica del provvedimento contestato); mentre la revocazione è un rimedio ammesso contro le sentenze e non contro le ordinanze. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 4244 del 2016; idem, n. 2138 del 2021
Cons. Stato, sez. III, ord. 21 marzo 2024, n. 1028 – Pres. ff. ed Est. Tulumello