Sentenza del 22/04/2025 n. 1316/2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia
IRPEF su somme ricevute a titolo di risarcimento danni
L’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) condiziona la tassabilità delle indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno alla circostanza che il pregiudizio consista nella perdita di uno dei redditi ivi elencati.
In virtù di tale richiamo, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato due appelli riuniti del contribuente concernenti la tassazione di un credito vantato nei confronti della Azienda Sanitaria Locale (a seguito della sua mancata assunzione) riconosciuto dal giudice civile.
Il Collegio, dopo aver esaminato gli elementi della domanda avanzata in sede civile (causa petendi e petitum: condanna al risarcimento del danno da privazione del posto) e il contenuto della sentenza (condanna al risarcimento del danno da perdita della retribuzione), ha concluso come il danno liquidato dal giudice civile avesse natura reddituale e perciò fosse imponibile, costituendo esso un ristoro sostitutivo dello stipendio.