Sentenza del 10/03/2026 n. 198/ Sez. 3 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino
IRAP e deducibilità dei contributi INAIL per le Amministrazioni pubbliche
In materia di IRAP, ai fini della determinazione del valore della produzione netta, anche le pubbliche Amministrazioni possono portare in deduzione i contributi versati per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (contributi INAIL) relativi al personale dipendente, a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile adottato dall’Ente, che sia analitico o retributivo, richiedendosi, per beneficiare dalla detrazione, l’effettivo sostenimento di un costo inerente all’attività esercitata.
In tali termini si è espressa la Corte di giustizia tributaria di Torino, la quale ha preliminarmente osservato che il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina distintamente la determinazione della base imponibile IRAP per le diverse categorie di soggetti passivi, prevedendo per le P.A. il metodo retributivo di cui all’articolo 10-bis. La Corte ha tuttavia rilevato che l’art. 11 del medesimo decreto – contenente disposizioni comuni per il calcolo del valore della produzione netta – ha portata generale e trova applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche senza limitazioni soggettive, con la conseguenza che i contributi INAIL risultano deducibili indipendentemente dal metodo di calcolo applicato. Tale interpretazione è stata ritenuta conforme sia dal dato letterale della norma, sia da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis C. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 15037/2017).
Nel caso di specie, i giudici torinesi hanno accolto il ricorso proposto dal Comune avverso due dinieghi taciti di rimborso relativi a somme IRAP versate senza aver operato la deduzione, omissione determinata dall’assenza di apposito campo nei quadri IK e/o IR del modello dichiarativo. L’Agenzia delle entrate, invece, sosteneva che le retribuzioni del personale dipendente, determinate secondo il metodo retributivo, fossero già considerate al netto dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro e pertanto non ulteriormente deducibili. La Corte ha dunque riconosciuto come legittimo il diritto al rimborso da parte del contribuente.

