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Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Interesse legittimo – Atti generali – Atti normativi – Inammissibilità

L’azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., è inammissibile quando si solleciti all’amministrazione non una specifica attività provvedimentale,  ma una attività di carattere generale, stante l’ impossibilità di individuare specifici “destinatari” degli atti sollecitati, in capo ai quali possa radicarsi una posizione giuridica qualificata e differenziata, definibile come di interesse legittimo. (1).

 Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Atti generali – Atti normativi – Ammissibilità – Presupposti

Deve ritenersi ammissibile l’azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., nei confronti della P.A. che ha omesso di adottare atti generali e normativi laddove si possano individuare interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi a oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’an ma discrezionale nel quomodo e nel quid. (2).

 Atto amministrativo – Procedimento in genere – Obbligo di provvedere – Atti di programmazione e pianificazione – Sussistenza

I principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, quelli contemplati dall’art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge, debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione. (3).
Precisa la sezione che tale dovere prescinde dal fatto che il procedimento consegua ad una istanza di parte o debba essere iniziato d’ufficio, sicché l’inosservanza del termine di definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l’utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall’ordinamento.

 Atto amministrativo – Procedimento in genere – Obbligo di provvedere – Contributi – Proprietari terreni – Piani faunistici venatori – Determinazione – Sussistenza

Per superare l’inerzia della regione nel dare attuazione all’art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, avente ad oggetto la determinazione del contributo da corrispondere ai proprietari di terreni inclusi nei piani faunistici venatori regionali, è ammissibile l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. in quanto la discrezionalità lasciata alle regioni è assai limitata, poiché non si estende né sull’an alla decisione del se corrispondere il contributo, né alla decisione del se adottare la disciplina attuativa, aspetti ambedue già risolti a monte dal legislatore statale, che ha del pari individuato sia soggetti aventi diritto al contributo che debitamente limitato, anche in ordine al quantum, detto contributo, con l’indicazione di criteri generali. (4).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206; in generale quanto all’inammissibilità dell’azione per gli atti normativi: Cons. Stato, sez. IV 27 dicembre 2017, n. 6096; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; 7 luglio 2009, n. 4351.

(2) Conformi: C.g.a., sez. giur., 9 ottobre 2020, n. 905; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020, n. 2212; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273.
La sentenza ha al riguardo osservato che anche i procedimenti di approvazione degli atti amministrativi generali e degli atti normativi non sono esclusi dal campo di applicazione della l n. 241 del 1990, come dimostra il fatto che l’art. 13 di tale legge sottrae gli indicati procedimenti solo all’applicazione del Capo III della legge, e non a tutta la legge. Tenuto conto di ciò nonché del fatto che gli artt. 31 e 117 c.p.a. si riferiscono, genericamente, alla conclusione del “procedimento amministrativo”, senza fare esplicito riferimento al procedimento di approvazione di uno specifico atto amministrativo, si ricava che non sono gli artt. 31 e 117 c.p.a. a costituire un ostacolo insormontabile alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti dell’inerzia delle amministrazioni nella approvazione di atti amministrativi generali o di natura normativa: l’unico vero limite che si ricava da tali norme è che il silenzio deve avere ad oggetto una attività amministrativa, il che esclude che detto ritor possa essere attivato per lamentare l’inerzia nell’approvazione di atti di natura legislativa.

(3) Conformi: Corte cost., 22 giugno 2004, n. 176; 12 luglio 2002, n. 355; 23 luglio 1997, n. 262.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione VI, 30 aprile 2025, n. 3652 – Pres. De Felice, Est. Ravasio

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