Tratto da: anac.it

Riferimenti normativi: Art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 39/2013.

È pervenuta all’ ANAC una segnalazione relativa alla presunta sussistenza dell’ipotesi di inconferibilità ex art. 4 d.lgs. n. 39/2013 in ordine al conferimento dell’incarico di Responsabile di Settore del Comune di omissis. La presunta inconferibilità dell’incarico in esame deriverebbe dalla circostanza che, all’atto della nomina da parte del Sindaco, omissis sarebbe risultato affidatario di un incarico professionale di progettazione, per l’importo di euro 74.800,00 oltre oneri, in virtù di un affidamento diretto da parte del comune di omissis, ancora in corso alla data della sua nomina in qualità di Responsabile di Settore del suddetto ente.

Il conferimento dell’incarico sopra citato di Responsabile di Settore del Comune potrebbe astrattamente integrare l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 d.lgs. 39/2013 in relazione all’attività professionale svolta dall’interessato a favore dell’ente comunale.
L’art. 4, co. 1 lett. c) d.lgs. 39/2013, vigente all’epoca del conferimento dell’incarico dirigenziale e alla data di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, dispone infatti che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: […] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità sono dunque i seguenti:
a) assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione, relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento;

b) svolgimento, nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico (“periodo di raffreddamento”), di attività professionale in proprio, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico.

L’accertamento di ANAC su tale ipotesi di inconferibilità è stato condotto tenendo conto dell’orientamento precedente di ANAC n. 99/2014 a tenore del quale: “Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale”.

E’ stata in primo luogo esaminata la riconducibilità dell’incarico in esame alla categoria degli incarichi dirigenziali esterni, così come definiti dal d. lgs. n. 39/2013.
 La ratio infatti dell’art. 4 è quella di garantire l’esercizio imparziale della funzione pubblica da parte di chi intende esercitarla, non garantito, secondo il legislatore, dall’aver svolto per la pubblica amministrazione un’attività privata da essa regolata e/o finanziata.

Tanto appare confermato dalla circostanza che oggetto di preclusione non è qualsiasi incarico dirigenziale, ma solo l’incarico dirigenziale esterno, ossia affidato a soggetti non iscritti nei ruoli di una pubblica amministrazione e di natura temporanea, i quali, a seguito della cessazione dell’incarico pubblico, ben potrebbero tornare a svolgere la propria attività professionale.
Per incarichi dirigenziali esterni, secondo quanto stabilito dall’art. 1, co. 2, lettera k), del suddetto decreto, si intendono “gli  incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”.

Trattandosi  (quello in questione) di incarico di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, conferito ad un dipendente a tempo determinato, ossia esterno ai ruoli dell’amministrazione conferente, il suddetto incarico appare quindi sussumibile alla definizione di incarico dirigenziale esterno ex art. 1, co. 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013.
Si rammenta inoltre che l’art. 2, comma 2, del decreto 39 precisa, con specifico riferimento agli enti locali, che “Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Dagli atti  è emerso che, nei due anni antecedenti l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Settore omissis, il Comune di omissis ha attribuito a omissis, in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (di seguito RTP) con altri tecnici, un solo incarico professionale, ossia l’affidamento diretto dei servizi di Progettazione definitiva, esecutiva e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione omissis.

Le considerazioni del RPCT del Comune, in relazione alla inapplicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame, valorizzando gli elementi della ritenuta occasionalità dell’incarico svolto dal professionista e del conferimento dell’incarico professionale da parte di un Settore comunale differente da quello che ha successivamente conferito l’incarico di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, sono state oggetto di attento scrutinio e, in effetti, sembrano meritare in questo caso accoglimento per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie la prestazione resa dall’interessato in favore del comune appare, in concreto, sostanzialmente priva dei requisiti della stabilità e della continuità. Dagli atti emerge, infatti, che l’attività professionale svolta da omissis si sarebbe, di fatto, concretizzata in un solo incarico, assunto unitamente ad altri professionisti in RTP (al quale, peraltro, da quanto dichiarato e documentato dal RPCT, omissis avrebbe rinunciato con nota del 01.07.2022).
L’unicità della prestazione lavorativa resa lascia, allo stato, pensare che l’attività svolta possa effettivamente essere definita quale prestazione di lavoro autonomo sostanzialmente occasionale, intesa come qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, continuità e coordinazione.

A fronte di quanto sopra argomentato,ANAC ritiene che l’incarico professionale svolto da omissis dal 13.08.2021 alla data della rinuncia 01.07.2022 e, quindi, nell’anno precedente al 18.10.2022, data di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore omissis del Comune, non appaia riconducibile alla definizione di “attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico” di cui all’art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, per la ritenuta sussistenza del carattere dell’occasionalità dello stesso. 

Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, in applicazione dell’orientamento ANAC n. 99/2014 a tenore del quale: “Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale” e in coerenza con i precedenti dell’Autorità (delibere 634 e 635 del 15 settembre 2021 e più recente n. 328 del 12 luglio 2023), il carattere dell’occasionalità dell’incarico professionale svolto nell’anno antecedente al conferimento del primo incarico di posizione organizzativa appare di per sé sufficiente ad escludere l’inconferibilità nel caso in esame.

ANAC rappresenta, infine, che le predette conclusioni appaiono in linea anche con la recente modifica dell’art. 4 del d.lgs. 39/2013 operata dalla Legge n. 21 del 05.03.2024, in vigore dal 27.03.2024, la quale, da un lato, ha previsto la rilevanza dei precedenti incarichi professionali svolti nell’anno precedente – anziché nei due anni precedenti – e, dall’altro, ha dato rilevanza normativa proprio al carattere dell’occasionalità dell’incarico, escludendo, in tal caso, l’inconferibilità.

Sulla dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013
L’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che “All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (…) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”.
Il RPCT del Comune ha inviato la dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 di omissis, datata 18.10.2022.

Per quanto sopra ANAC ha provveduto ad archiviare il relativo procedimento,  stante l’insussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti costitutivi della fattispecie di inconferibilità disciplinata dall’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 39/2013.

Consulta  di seguito la delibera ANAC integrale 

 

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