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Atto amministrativo – Annullabilità – Effetto caducante – Collegamento procedimentale – Nesso di presupposizione
Ricorre l’invalidità caducante allorché due provvedimenti appartengano alla medesima sequenza procedimentale (intesa anche come collegamento procedimentale) e siano avvinti da un nesso di presupposizione-consequenzialità, in virtù del quale il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell’amministrazione competente. È irrilevante che i due atti siano stati adottati da autorità diverse; né costituisce elemento impeditivo l’anomala inversione cronologica tra atto presupposto e atto consequenziale. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2869; sez. III, 10 luglio 2024, n. 6192.

Consiglio di Stato, sezione III, 7 maggio 2025, n. 3872 – Pres. Greco, Est. Santoleri

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