Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Contributi e finanziamenti – Condizione risolutiva
In materia di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche, l’informazione antimafia interdittiva integra la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che determina ipso iure la decadenza dei benefici già erogati e l’obbligo di recupero degli importi corrisposti. Non può al riguardo configurarsi alcun legittimo affidamento in capo al beneficiario, in quanto l’interdittiva costituisce accertamento tardivo dell’incapacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la p.a., che, laddove previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l’adozione del provvedimento emanato. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Decadenza e recupero
Il rapporto instaurato tra l’amministrazione e il privato ancora sprovvisto di informazione antimafia ha natura precaria; pertanto, gli atti che comportano l’erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche hanno effetti fisiologicamente provvisori. Il provvedimento di decadenza e di recupero delle somme già erogate non costituisce quindi esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, ma un mero atto ricognitivo dell’avverarsi della condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, estraneo all’ambito applicativo dell’art. 21‑nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Contributi e finanziamenti – Termine annuale – Decorso – Effetti
Il decorso del termine annuale di validità dell’informazione antimafia interdittiva previsto dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ne determina la cessazione degli effetti, in quanto l’amministrazione è tenuta ad emettere un provvedimento di segno contrario soltanto laddove emergano elementi nuovi idonei a superare le circostanze di pericolo che hanno originato la precedente misura. L’eventuale informazione liberatoria sopravvenuta opera quindi con efficacia ex nunc e non può incidere su contributi per i quali sia già intervenuto un provvedimento di decadenza e di recupero, comportando il venir meno dell’incapacità dell’impresa a intrattenere rapporti con la p.a. solo per l’avvenire. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 6 agosto 2021, n. 14 (oggetto dela News UM n. 14 del 5 febbraio 2021); 6 aprile 2018, n. 3 (oggetto della News US n. 108 del 2018).
(2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 26 ottobre 2020, n. 23.
(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VI, 24 luglio 2025, n. 5553; C.g.a., 18 luglio 2022, n. 847; Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309; T.a.r. per l’Emilia-Romagna, sez. I, 22 giugno 2020, n. 423.
T.a.r. per la Sicilia, sezione V, 22 gennaio 2026, n. 259 – Pres. Tenca, Est. Salone

