Ancora una volta si conferma uno dei principi cardine del Codice Appalti: privilegiare il risultato rispetto alla forma. Il Tar Veneto, nella sentenza 769/2025, si è trovata di fronte ad una questione particolare: un’impresa ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che il vincitore della gara avesse presentato una garanzia provvisoria con importo inferiore a quello richiesto, sfruttando impropriamente le agevolazioni riservate alle PMI.
Il ricorrente riteneva che l’intervento correttivo successivo non fosse ammissibile, trattandosi – secondo la sua tesi – di una garanzia costituita solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione del principio della parità tra i concorrenti.
L’impresa aggiudicataria ha provveduto ad integrare la garanzia subito dopo la contestazione, rientrando pienamente nell’ambito del soccorso istruttorio sanante. Il TAR ha riconosciuto la legittimità dell’integrazione postuma della garanzia, giudicando “non provata” la malafede nella dichiarazione iniziale e valorizzando l’atteggiamento collaborativo nella tempestiva regolarizzazione. Ricordiamo che il soccorso istruttorio sanante si applica in modo oggettivo, senza dover indagare sulle intenzioni o sul grado di colpa dell’operatore economico. Il TAR ha anche osservato che l’art. 101 del D.lgs. 36/2023 non prevede alcuna limitazione che circoscriva il soccorso sanante solo ad omissioni dovute a “sviste” o “dimenticanze”, consentendo di sanare qualsivoglia mancanza, salvo l’assoluta incertezza sull’identità dell’offerente.
Inoltre, in questo caso, le finalità della garanzia provvisoria – tutela della serietà dell’offerta e dell’impegno negoziale – non sono state pregiudicate, essendo il contratto regolarmente sottoscritto e la fideiussione definitiva prestata senza riduzioni percentuali indebite.
In questo quadro si inserisce il principio del risultato, centrale nel nuovo impianto normativo: esso mira ad evitare che rigidità formali compromettano l’effettiva qualità delle offerte, a scapito della concorrenza e dell’interesse pubblico.
Il TAR ha ritenuto legittima l’integrazione tardiva dell’importo fideiussorio, respingendo il ricorso.