Tratto da: Ministero Interno
(Parere n.21606 del 4.7.2024) Si fa riferimento alla nota del … con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito all’istanza del … dei consiglieri di minoranza del comune di … In particolare, i predetti consiglieri hanno chiesto al prefetto di esercitare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, per integrare l’ordine del giorno del consiglio, convocato per il giorno 12 giugno scorso, con l’argomento concernente il rispetto delle procedure amministrative relative all’esecuzione dei lavori della fontana di …. In merito alla questione il presidente del consiglio ha sostenuto che il predetto argomento era stato escluso in quanto già sottoposto all’organo consiliare in data 21 febbraio 2024 dove era stata sollevata la questione pregiudiziale secondo cui, trattandosi di atti amministrativi e di natura gestionale, la materia doveva ritenersi estranea alle competenze del consiglio comunale. I consiglieri, invece, hanno evidenziato che il presidente del consiglio ha dato una motivazione diversa da quella che si evince dal verbale della seduta del consiglio comunale del 21 febbraio 2024, da cui emerge che il sindaco, nell’evidenziare che il punto dell’ordine del giorno relativo alla questione della fontana era già all’attenzione della Procura, proponeva la questione pregiudiziale, ai sensi dell’art.53 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, chiedendo che l’argomento venisse ritirato dall’ordine del giorno e, pertanto, non trattato. La questione pregiudiziale sollevata dal sindaco è stata votata in quella occasione con 8 voti favorevoli (maggioranza), non vi sono stati voti contrari né astenuti, mentre non ha partecipato alla votazione la minoranza. In merito, si segnala che l’articolo 53 del citato regolamento, al comma 3, prevede che “Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti”. Al riguardo, in via generale, si rappresenta che la giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno (cfr. T.A.R. Piemonte-sez.II, 24 aprile 1996, n.268). Inoltre, si segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4288 del 2020, relativamente al caso esaminato nella detta pronuncia, ha evidenziato che “… la deliberazione avrebbe potuto certamente essere oggetto di votazione in una terza adunanza. Ed infatti, ………, la riproposizione non è consentita nella stessa seduta di Consiglio Comunale ma, per espressa previsione regolamentare (e come è logico che sia) la delibera può essere riproposta al consiglio … in una adunanza successiva”. Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, in via generale, non può, quindi, escludersi che una questione possa essere riproposta in una eventuale successiva seduta del consiglio. Nel caso in esame non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per l’attivazione dell’intervento sostitutivo del prefetto ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, in quanto il prefetto può intervenire, previa diffida, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, ma non per la mancata iscrizione all’ordine del giorno di un argomento su cui è stata sollevata, in una precedente seduta del consiglio, la questione pregiudiziale.