tratto da inps.it

Circolare numero 123 del 05-09-2025

Oggetto

Articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici

INDICE

  1. 1.  Premessa
  2. 2.  Estensione del contributo asilo nido alla frequenza di strutture che erogano servizi educativi per l’infanzia abilitati secondo la normativa regionale di riferimento
  3. 3.  Ultrattività per gli anni successivi al primo delle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026
  4. 4.  Indicazioni alle Strutture che gestiscono le domande di contributo asilo nido presentate per l’anno 2025
  1. Premessa

Con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025 sono state fornite indicazioni per l’accesso alle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e per la presentazione delle relative domande a decorrere dall’anno 2025.

In particolare, al paragrafo 3 della citata circolare n. 60/2025 è stato precisato che la domanda di contributo per le spese sostenute per il pagamento di rette (c.d. contributo asilo nido) può essere presentata con riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, richiamando l’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati”.

Da ultimo, sulla disciplina delle citate agevolazioni è intervenuto l’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che, con un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, chiarisce che il contributo asilo nido si riferisce alle rette relative alla frequenza di servizi per l’infanzia che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini abilitati all’erogazione dei servizi educativi, nel rispetto delle legislazioni regionali, di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il citato articolo 6-bis dispone, inoltre, l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni sulla novella normativa di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025.

  1. Estensione del contributo asilo nido alla frequenza di strutture che erogano servizi educativi per l’infanzia abilitati secondo la normativa regionale di riferimento

 L’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025 dispone: “Il comma 355 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività”.

 L’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 65/2017 dispone: “I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:

  1. a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;
  2. b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia;
  3. c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
  4. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
  5. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
  6. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo”.

Considerate le citate disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017, richiamate dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025, il contributo asilo nido è erogabile per la frequenza dei nidi e micronidi (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. a), del D.lgs n. 65/2017), delle sezioni primavera (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. b), del D.lgs n. 65/2017) e dei servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, segnatamente spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c), numeri 1 e 3, del D.lgs n. 65/2017), abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Diversamente, il contributo asilo nido non può essere richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c), numero 2, del D.lgs n. 65/2017), in quanto non richiamati dal citato articolo 6-bis.

Considerata la variegata offerta di servizi educativi sul territorio nazionale e le differenti discipline regionali, le Strutture dell’Istituto verificano l’abilitazione delle strutture all’erogazione dei servizi educativi nell’anno solare di riferimento, utilizzando gli elenchi pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali. Nei casi in cui la struttura non sia indicata nei predetti elenchi, o in caso di dubbi sulla tipologia dei servizi forniti e sulla durata della validità dell’abilitazione, le Strutture dell’Istituto richiedono alla Regione o all’Ente locale competente territorialmente di attestare la tipologia dei servizi educativi specificandone la tipologia tra quelle previste dall’articolo 2, comma 3, lettera a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e il periodo di validità dell’abilitazione.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

Si evidenzia infine, a integrazione di quanto indicato nel messaggio n. 1165 del 4 aprile 2025, che ai fini dell’erogazione del contributo in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura, deve essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.

Alla luce delle nuove disposizioni sopra illustrate, le indicazioni contenute al paragrafo 3 della circolare n. 60/2025 sono integrate e modificate come indicato nel presente paragrafo.

  1. Ultrattività per gli anni successivi al primo delle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026

L’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

 Pertanto, le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici previsti dal comma 355 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione) producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.

Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

Per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo, massimo undici mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio. Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve indicare l’ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.

  1. Indicazioni alle Strutture che gestiscono le domande di contributo asilo nido presentate per l’anno 2025

Sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare, le Strutture dell’Istituto, con riferimento alle domande presentate per l’anno 2025, definiscono le istruttorie in corso e le richieste di riesame e procedono, altresì, in presenza dei descritti presupposti all’accoglimento in autotutela delle domande respinte in precedenza sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della citata circolare n. 60/2025. 

Allegati

 

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