La sentenza n. 15694/2025 della Corte di Cassazione riguarda un caso di infortunio sul lavoro in cui il datore di lavoro è stato ritenuto penalmente responsabile per lesioni colpose aggravate ai danni del dipendente, a causa della violazione delle norme di sicurezza.
Il lavoratore, incaricato di attività di pulizia in un’area aziendale pericolosa e priva di protezioni contro la caduta dall’alto, è precipitato da un terrapieno alto circa 5-6 metri, riportando gravi lesioni.
La Corte ha ritenuto il datore di lavoro responsabile per non aver adottato le misure di sicurezza necessarie, per aver violato gli obblighi formativi e per aver assegnato al lavoratore mansioni non previste dal contratto. Le dichiarazioni dell’infortunato sono state giudicate credibili, trovando riscontro negli accertamenti e in elementi oggettivi, come il ritardo nel soccorso. È stato escluso che vi fosse una rottura del nesso causale tra le omissioni del datore di lavoro e l’infortunio subito dal dipendente.
La difesa, nel ricorso in Cassazione, ha contestato la motivazione della sentenza e la valutazione delle prove, ritenendo le dichiarazioni della persona offesa contraddittorie e non supportate da elementi esterni e lamentando l’ignorata rilevanza della testimonianza del dipendente e dei documenti sulla formazione.
Ha sostenuto, inoltre, che la caduta fosse frutto di un’azione autonoma e imprevedibile del lavoratore, estranea alle sue mansioni. Infine, ha criticato l’omessa considerazione delle consulenze tecniche difensive, che avrebbero messo in dubbio la dinamica dell’infortunio ricostruita nei gradi di merito.
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso.
Ha ritenuto infondate le contestazioni difensive, ribadendo che la responsabilità del datore di lavoro persiste anche in presenza di una condotta imprudente del lavoratore, purché non abnorme. Le consulenze tecniche difensive sono state giudicate irrilevanti. Tuttavia, la Corte ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione alla data del 5 febbraio 2025, annullando la condanna penale.
Le disposizioni relative al risarcimento civile restano confermate: il datore di lavoro e la società sono tenuti al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.