Sentenza del 04/06/2025 n. 688/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana
Inedificabilità sopravvenuta e rimborso ICI e IMU
Ai fini ICI e IMU, un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad uno strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall’approvazione da parte della Regione. Pertanto, non interessa, ai fini fiscali, che il suolo sia immediatamente e incondizionatamente edificabile, in quanto la ratio della norma urbanistica diverge da quella della norma fiscale, in quanto non bisogna confondere lo ius aedificandi con lo ius valutandi, fattispecie che poggiano su presupposti diversi.
Sulla base di questi principi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha parzialmente accolto l’appello di un Comune avverso la sentenza di primo grado che lo condannava a rimborsare l’ICI e l’IMU versate in relazione a un terreno dapprima edificabile e, successivamente, divenuto inedificabile.
Secondo i giudici toscani, in mancanza di strumenti urbanistici idonei a ricondurre l’area tra quelle edificabili, si applica il criterio suppletivo della cosiddetta “edificabilità di fatto”. Per tali motivi, la caducazione dello strumento urbanistico non determina di per sé il venir meno del presupposto impositivo.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto, comunque, sussistere i motivi per il rimborso dell’ICI perché il regolamento comunale all’epoca vigente consentiva la possibilità del rimborso dell’imposta versata per i terreni divenuti inedificabili.