tratto da giustizia-amministrativa.it

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti per fonti rinnovabili – Aree idonee.

La lett. c-quater dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 – secondo la quale sono idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni culturali e paesaggistici, né ricadono nella fascia di rispetto dei predetti beni –  non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti (ivi compresa la c-ter) e non invece alternativa alle medesime, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto. (1).

(1) Conformi: T.a.r. per l’Emilia-Romagna, Parma, 9 gennaio 2025, n. 5; T.a.r. per la Sardegna, I, 1° ottobre 2024, n. 671; T.a.r. per il Piemonte, II, 4 luglio 2024, n. 820; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 6 febbraio 2024, n. 430.
Difformi: T.a.r. per la Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359 e II, 8 luglio 2024 n. 844; T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808.

T.a.r. per la Lombardia, sezione IV, 31 gennaio 2025, n. 351 – Pres. Nunziata, Est. De Vita

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