Tratto da corte costituzionale.it

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 pubblicata oggi, si è pronunciata sulle
questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, delle norme  che
stabiliscono il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati,
sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), a
coloro i quali nell’anno precedente abbiano svolto analoghi incarichi presso altri enti
della stessa natura.
La fattispecie esaminata dalla Corte coinvolgeva un manager pubblico che, per aver
ricoperto, nell’anno precedente, il ruolo di amministratore delegato presso una
società controllata da un comune, non ha potuto ottenere lo stesso incarico presso
altra società partecipata.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del decreto
legislativo n. 39 del 2013 nella parte in cui, con riguardo a ipotesi simili, non
consentono la conferibilità del nuovo incarico. Tale divieto, infatti, si pone in
contrasto con le previsioni della legge di delega (la n. 190 del 2012) e, quindi, con
l’art. 76 Cost., che non consente al Governo, nell’esercizio della delega conferitagli
dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal
legislatore delegante.
Nella motivazione, la Corte precisa che la legge di delega ha circoscritto la non
conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice – per quanto assume rilievo
nella fattispecie oggetto di giudizio – solo alle ipotesi di provenienza politica del
nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell’anno precedente, incarichi
di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto
privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le
posizioni di provenienza ostative.
Le richiamate previsioni della legge di delega costituiscono il frutto di un
bilanciamento tra l’accesso al lavoro dei professionisti, che è stato parzialmente
sacrificato mediante la previsione della non conferibilità degli incarichi per
provenienza politica, e l’imparzialità dell’azione amministrativa, che va assicurata
anche nelle forme della mera “apparenza” di imparzialità. Tuttavia, l’estensione di
questa garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile
collegamento con lo svolgimento di incarichi “politici” è estranea all’obiettivo
perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, non poteva essere introdotta dalla
legge delegata.
Roma, 4 giugno 2024

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