tratto da giustizia-amministrativa.it

Il Consiglio di Stato si è occupato, con la sentenza in oggetto, di un novero di profili che ruotano tutti attorno ad un unico nucleo tematico concernente l’incomprimibilità del diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità anche rispetto alle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Di nevralgico interesse, per i comuni, è comprendere la vincolatività del monte orario di assistenza scolastica quantificata nel P.E.I.

Il Consiglio di Stato afferma che “non pare predicabile in alcun modo il carattere vincolante del P.E.I. in punto di determinazione delle misure di assistenza scolastica, per l’assorbente considerazione che il Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive. Conseguentemente, residua in capo all’Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica“.

L’autorevole approdo giurisprudenziale apre uno spiraglio per i Comuni che si trovano a fronteggiare un’esplosione di domanda, spesso insostenibile sotto il profilo finanziario, ma pone importanti questioni di tutela sostanziale dei diritti fondamentali della persona. Sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a allocare gli oneri economici relativi a servizi di siffatta natura secondo un principio di maggior adeguatezza, onde scongiurare il rischio che a pagarne le conseguenze sia la persona affetta da disabilità.

Di seguito il testo integrale della Sentenza. 

CdS, sez III, Sent. n. 7089_2024

 

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