Tratto da: ANAC
Il caso della Asl di una grande metropoli del Meridione
L’ipotesi di incompatibilità prevista dall’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 vale anche in caso di separazione legale dei coniugi. Soltanto il divorzio, infatti, scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale, facendo cessare lo status di coniuge e i relativi diritti/doveri. È quanto ha ribadito Anac con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 24 marzo 2026, intervenendo su richiesta del responsabile anticorruzione della Asl di una importante metropoli del Sud Italia.
“La separazione legale non fa venire meno né lo status di coniuge né il vincolo di affinità e quindi permane l’applicazione dell’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 39/2013”, scrive Anac. Pertanto, al momento della richiesta di parere sussisteva ipotesi di incompatibilità in quanto i coniugi risultavano solo separati. Soltanto successivamente con l’accordo di divorzio tale incompatibilità è venuta meno.
Pertanto, “le azioni poste in essere dal Responsabile Rpct della Asl (a titolo esemplificativo, informazione tempestiva all’Organo conferente, previsione di una informativa al dichiarante da sottoporre e illustrare prima della sottoscrizione della dichiarazione, ecc.), appaiono in linea con le indicazioni fornite di recente dall’Autorità, nella parte speciale del Pna dedicata al d.lgs. n. 39/2013 e nella delibera n. 464/2025 e di cui si invita, in ogni caso, il Responsabile Rpct a prendere visione per ogni ulteriore suggerimento anche in merito all’eventuale procedimento di accertamento dell’intervenuta ipotesi di incompatibilità e alla produzione di dichiarazioni non veritiere”.

