Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 6 Novembre, 2025
 
Categoria 13 Status degli Amministratori Locali
 
Sintesi/Massima La sospensione delle procedure esecutive, conseguente all’adesione da parte del consigliere comunale interessato alla definizione agevolata del debito nei confronti dell’ente comunale, non può ritenersi idonea ad escludere la causa di incompatibilità di cui all’art.63, comma 1, n.6 del TUOEL.
Testo

(Prot. n. 24865 del 19/08/2025) È stato chiesto un parere concernente la possibile sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’articolo 63, comma 1, n. 6), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in capo ad un consigliere comunale nei cui confronti risultano essere stati notificati, da parte dell’Amministrazione comunale, atti ingiuntivi afferenti imposte e tributi locali, nonché sanzioni amministrative. Più precisamente, a seguito di verifiche effettuate nei confronti degli amministratori comunali, è emerso che un consigliere comunale risulta debitore nei confronti dell’Ente per il mancato pagamento di tributi locali, quali IMU e TARI, nonché per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada. A fronte dell’ingiunzione di pagamento notificata per l’omesso versamento, il consigliere è stato successivamente ammesso alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n.34 (convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n.56), con delibera del Consiglio Comunale n.43, del 20 luglio 2023. È stata dunque concessa una rateizzazione del debito in diciotto rate trimestrali, delle quali il consigliere comunale ha puntualmente adempiuto al pagamento di tutte quelle sinora giunte a scadenza. Tanto premesso, si chiede se la sospensione delle procedure esecutive, conseguente all’adesione da parte del consigliere comunale interessato alla definizione agevolata del debito nei confronti dell’ente comunale, possa ritenersi idonea a escludere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUOEL. In relazione alla questione esposta, si richiamano le cause di incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale, all’art. 63, comma 1, n. 6 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. L’art. 63, comma 1, n.6 del TUOEL contempla, quindi, due distinte ipotesi di incompatibilità; in riferimento alla prima, non può ricoprire la carica di amministratore pubblico sopra indicato colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia, ovvero, verso istituto od azienda da essi dipendenti sia stato legalmente messo in mora. A tal proposito, questa Amministrazione, ha più volte precisato, in pregressi pareri che, affinché un debito possa definirsi “liquido” ed “esigibile”, quest’ultimo deve essere determinato nel suo ammontare e deve essere maturato il termine per il suo pagamento; lo stesso, inoltre, non deve essere sottoposto a termine né a condizione ed il debitore, deve essere esattamente individuato (Cfr. Ministero dell’Interno, Parere del 24 febbraio 2015 e del 30 luglio 2020). La seconda ipotesi contempla l’incompatibilità di colui che avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Per i debiti tributari quindi, a differenza dell’ipotesi precedente, la norma prevede espressamente, come elemento costitutivo della causa d’incompatibilità, non soltanto la liquidità ed esigibilità del debito, ma anche la notificazione dell’avviso di messa in mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46.   L’art. 46 sopra richiamato, negli anni, è stato oggetto di variazioni nel suo contenuto originario, pertanto, per avviso di messa in mora può essere inteso “quell’atto avente, nell’attuale sistema di riscossione, una funzione assimilabile a quella già svolta dall’avviso di mora disciplinato dall’originario art. 46 (…) idoneo a cristallizzare definitivamente un accertamento definitivo del debito tributario e a consentire l’espropriazione forzata” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.10947/2015). A partire dal primo gennaio 2020, ai sensi dell’art.1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con riferimento ai rapporti pendenti, le attività di riscossione degli enti locali, relative ai tributi di propria competenza, sono state potenziate, disponendo che l’avviso di accertamento relativo al tributo dell’ente e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari, nonché, il relativo provvedimento di irrogazione della sanzione devono contenere anche “l’intimazione ad adempiere” entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate. Gli atti, inoltre, devono anche indicare espressamente che decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, gli stessi acquistano efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Tanto premesso, il richiamo dell’art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973 nell’art. 63, n. 6 del TUOEL deve quindi intendersi come necessariamente riferito all’avviso di accertamento che nel caso venga notificato ma non impugnato dal contribuente, esso stesso svolge la medesima funzione della messa in mora, in qualità di atto idoneo a fissare definitivamente l’esistenza del debito tributario, consentendo l’esproprio forzato. Ciò detto, in merito alla rateizzazione del debito, si osserva, in linea con quanto già chiarito in precedenti pronunciamenti di questa Amministrazione (cfr. Ministero dell’Interno, parere del 1° ottobre 2021), che l’insorgere dell’obbligo di adempiere al pagamento è strettamente connesso al sorgere del diritto di credito in capo al comune e a nulla rileva la concessione da parte dell’ente di un piano di rientro al fine di far venire meno la sussistenza della causa di incompatibilità. In caso di concessione della rateizzazione, infatti, è solo il pagamento dell’ultima rata del piano ad estinguere il debito e, dunque, a far cessare il conflitto di interesse derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell’ente e debitore dello stesso. Sul piano civilistico, infatti, la mera istanza di rateizzazione del debito tributario non può valere, di per sé, come novazione (art. 1230 cod. civ.) delle obbligazioni tributarie. A1 riguardo la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “l’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa della prestazione o il differimento della scadenza per l’adempimento di un’obbligazione, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige, invero, l’animus novandi, cioè l’inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso  come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cfr. Cass., Sez.1, 21 gennaio 2008, n.1218; Cass., Sez. 3, 9 marzo 2010, n.5665; Cass., Sez.1, 6 luglio 2010, n.15980; Cass., Sez. Lav., 29 ottobre 2018, n.27390; Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2018, n.33367; Cass., Sez.2, 14 settembre 2022, n.27028; Cass., Sez.,23 marzo 2023, n.8347; Cass., Sez.5, 25 maggio 2023, n.14670). Gli effetti che la rateizzazione determina, aggiunge la Corte di Cassazione, sono quelli “di una modalità di estinzione dell’obbligazione che lascia inalterato il titolo e l’oggetto della stessa, assegnando al contribuente il mero vantaggio del pagamento frazionato (Cfr. Cass., Sez. 6-5, 9 settembre 2022, n. 26515)”. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Ministero ritiene che, nella fattispecie in esame, si configuri, per l’amministratore in oggetto, una situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell’art.63, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

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