Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 8 Luglio, 2025
Categoria 12 Cause ostative all’assunzione e all’espletamento del mandato elettivo
 
Sintesi/Massima

Non sussistono elementi di incompatibilità, sia per quanto concerne l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 1, n. 2) del d.lgs. n. 267/2000 (non emergendo alcuna obbligazione assunta dall’associazione in termini di esecuzione di un servizio da prestare nell’interesse del Comune), sia per quanto attiene alla prima parte della previsione di cui al n. 1 del citato comma 1, dell’art. 63 (non risultando alcuna partecipazione del Comune all’associazione). In merito all’ipotesi di cui alla seconda parte di detta previsione, occorre verificare se nel caso di specie la parte facoltativa della sovvenzione ivi prevista abbia superato o meno il limite del 10% delle entrate annue totali dell’associazione.

Testo

È stato chiesto l’avviso di questo Ministero riguardo alla presunta incompatibilità di un consigliere comunale, Presidente di un’Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Nella richiesta di parere viene evidenziato che la predetta Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del Presidente, che, come dianzi esposto, è stato eletto consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024, con nota in data 24 giugno 2024, prot.n. 10711, ha richiesto al Comune in questione l’utilizzo, gratuito, della palestra di una scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico/stagione sportiva 2023/2024, dal 2 al 10 luglio 2024, negli orari e giorni ivi indicati, per n. 19 ore complessive. 
Detta richiesta, come risulta dal verbale della riunione della Giunta Comunale del 5 luglio 2024 trasmesso in allegato al quesito formulato a questo Ministero, seppur in presenza del parere non favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata accolta limitatamente al periodo 6-10 luglio 2024 per n. 8 ore e 30 minuti complessivi, dandosi atto nella medesima delibera della Giunta Comunale “che il beneficio concesso con il presente atto corrisponde ad un vantaggio economico quantificato in € 68,00”.
Dallo stesso verbale della riunione della Giunta Comunale, e dalle ulteriori evidenze acquisite, risulta che “analogo beneficio venne concesso negli anni scolastici/stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023”, che il medesimo è proseguito in regime di proroga per il 2023/2024 sino al 30 giugno 2024 e che anche per il corrente anno scolastico/stagione sportiva 2024/2025 si prospetta la necessità di procedere in tal senso.
Al riguardo, nel parere di Prot. n. 32455 del 15/10/24, si osserva quanto segue:
l’articolo 63, comma 1, n. 2) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, […] colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune.
Orbene, la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 2) è ascrivibile al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, che hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997 n. 44, sentenza 24 giugno 2003 n. 220). Essa in particolare è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di amministratore di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l’ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all’ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l’insorgere di una posizione di conflitto di interessi. In particolare, la locuzione “aver parte”, se correlata alla successiva locuzione “nell’interesse del comune” allude alla contrapposizione tra interesse “particolare” del soggetto ed interesse del comune, istituzionalmente “generale”, in relazione alle funzioni attribuitegli, e, quindi, sottintende alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva. 
Inoltre, l’ampia espressione “servizi nell’interesse del comune” suole ricomprendere “qualsiasi rapporto intercorrente con l’ente locale che a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate sia in grado di determinare conflitto di interessi”. La giurisprudenza ha specificato che l’ampia espressione di “servizi nell’interesse del comune” si riferisce “a tutte quelle attività che l’ente locale, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l’esercizio dei poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie” (Cass. 16 gennaio 2004, n. 550). Con l’ulteriore precisazione, fornita dalla stessa giurisprudenza, secondo cui “fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità” le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità possono essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, “in senso ‘estensivo’ rispetto alla mera “littera legis” (Cass., 11 marzo 2005 n. 5449, Corte  Cost. n. 44/1997).
Nel caso di specie, in ordine al presupposto soggettivo, non vi è alcun dubbio che il consigliere in questione, in quanto componente il Consiglio Direttivo, e Presidente rappresentante legale dell’anzidetta Associazione, rivesta una delle qualità previste dall’art.  63, comma 1, n. 2). Sotto il profilo oggettivo, invece, occorre valutare in concreto se l’Associazione stessa (della quale come detto il consigliere è legale rappresentante) svolga o meno un servizio nell’interesse dell’amministrazione comunale, essendo a ciò tenuta in esecuzione di un rapporto sinallagmatico con il Comune in oggetto.
Al riguardo, occorre rilevare che dalla convenzione sottoscritta il 14 settembre 2022 tra il Comune in questione e l’Associazione non emerge alcuna obbligazione assunta dall’Associazione in termini di esecuzione di un servizio da prestare nell’interesse del Comune, o che comunque possa essere inteso come un’attività rispondente all’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118, comma 4 della Costituzione.  Di fatto l’Associazione, una volta ottenuta la disponibilità dei locali della palestra per il periodo convenuto, è libera di farne, o di non farne, uso in relazione alle esigenze dei propri associati, non disponendo il Comune di alcuno strumento negoziale che possa imporre all’Associazione di utilizzare la palestra nell’interesse della collettività.
E’ dunque opinione di questo Ministero che nel caso di specie non vi siano elementi di incompatibilità avuto riguardo all’ipotesi contemplata all’art. 63, comma 1, n. 2) del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ciò premesso, occorre considerare che l’eventuale causa ostativa all’espletamento del mandato di consigliere comunale, da parte del consigliere comunale, potrebbe ravvisarsi in relazione al disposto di cui all’art. 63, comma 1, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, […] l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente […] in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune […] o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente”.
Sul punto, occorre muovere dalla premessa che l’Associazione “non ha alcun fine di lucro”, è un “centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e apolitico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”. Essa opera “per fini sportivi, ricreativi e sociali per l’esclusivo soddisfacimento d’interessi collettivi”. 
Secondo la pronuncia della Suprema Corte, il termine “ente” deve essere inteso in senso lato, comprendendo nella nozione non solo enti con personalità giuridica, pubblica o privata, ma finanche le associazioni non riconosciute, che, seppur prive di personalità giuridica, godono di autonomia amministrativa e patrimoniale (cfr. Cass. 22 giugno 2024, n. 2068). 
Come dianzi esposto, anche l’eventuale causa ostativa all’espletamento del mandato di consigliere ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 1) del d.lgs. 267/2000 si verifica al ricorrere di due presupposti: un presupposto soggettivo, ed un presupposto oggettivo. 
In ordine al presupposto soggettivo, alla luce delle previsioni statutarie dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in oggetto, è indubbio che la carica ricoperta dal consigliere comunale, ovvero di Presidente dell’Associazione, possa essere ascrivibile a quella di amministratore dell’ente, così come prescritto dal dettato normativo.
In ordine al presupposto oggettivo, così come dispone l’art. 63, c. 1, n. 1), affinché possa insorgere una eventuale causa di incompatibilità, è necessario che l’Associazione sia partecipata dal comune per una quota pari al 20 per cento o che riceva dallo stesso, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, che per la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente. 
Riguardo alla prima condizione, dalle evidenze acquisite, attualmente, il Comune non sembrerebbe detenere alcuna quota di partecipazione all’Associazione che, in quanto tale, determini una ingerenza nelle scelte della stessa Associazione, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di alcun conflitto di interessi che la norma intende evitare.
Relativamente alla sovvenzione, essa consiste in forme di erogazioni a titolo gratuito e differiscono dai corrispettivi in quanto non costituenti somme corrisposte a seguito di prestazioni svolte in favore del comune. Affinché possa dar luogo ad incompatibilità:
deve essere concessa in via continuativa (risultando escluse pertanto le sovvenzioni “una tantum”);
deve essere in tutto o in parte facoltativa, ovverosia l’erogazione della sovvenzione dell’ente non deve derivare da un obbligo di legge o convenzione;
la parte facoltativa non deve superare il 10% del totale delle entrate dell’ente nell’anno.
La verifica del requisito oggettivo, inerente la natura delle eventuali sovvenzioni elargite dal Comune all’Associazione Sportiva Dilettantistica, nonché del loro rapporto con le entrate annue, può avvenire attraverso la consultazione dei documenti contabili dell’Associazione sopra citata, redatti in ossequio all’obbligo di rendicontazione.
Tanto premesso, ad avviso di questo Ministero se dall’esame dei documenti contabili agli atti di questo Ufficio non dovesse emergere che la parte facoltativa della sovvenzione abbia superato il limite del 10% delle entrate annue totali, anche in relazione all’ipotesi di cui al n. 2 dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si ravviserebbero elementi di incompatibilità. 
Si puntualizza che quelle appena esposte rappresentano le coordinate normative di riferimento, fermo restando che, in conformità al principio generale per cui ogni Organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, spetterà all’organo consiliare dell’ente la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato elettivo da parte del consigliere del comune interessato, secondo la procedura disegnata dall’articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore interessato, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la preclusione contestata (Cass. 10 luglio 2004, n. 12809).

 

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