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Incompatibilità del RUP per redazione del certificato di regolare esecuzione: chiarimenti
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3741
Data emissione: 19/11/2025
Argomenti: Collaudo e verifica di conformità, Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione, RUP
Oggetto: Incompatibilità RUP per redazione CRE
Quesito: Vorrei porre il seguente quesito: nel caso in cui il RUP abbia svolto anche l’attività di progettazione e direzione dei lavori inerente ad un progetto interno, da un’attenta lettura dell’art.28, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, relativo all’emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE), sembrerebbe emergere che il RUP non potrebbe redigere tale certificato. In tal caso, si chiede se lo stesso certificato può essere predisposto da un tecnico abilitato alla professione (geometra, architetto, ecc…..) interno alla S.A.?
Risposta aggiornata Il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. La sostituzione è sempre facoltativa, la stazione appaltante deve avvalersi in modo esplicito di tale facoltà, altrimenti vi sarà certificato di collaudo. La Stazione appaltante può sempre avvalersi di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a euro 1.000.000, senza che vi siano limitazioni o incompatibilità con il ruolo di RUP/progettista/direttore dei lavori. Di converso, per lavori di importo sopra euro 1.000.000 e sino a soglia comunitaria, ove il RUP svolga anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori, non vi potrà essere certificato di regolare esecuzione, in quanto l’art. 28 , c. 1 n. 5 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici esclude la facoltà di scelta della stazione appaltante tra certificato di regolare esecuzione e certificato di collaudo, dovendo quindi procedersi, in tal caso, sempre e comunque a certificato di collaudo. Il collaudo tecnico-amministrativo può essere affidato in base all’art. 116, c. 4 del Codice dei contratti pubblici.

