Tratto da: Lavoripubblici
Le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, nel limite del 2% previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere considerate al netto dell’IRAP.
La conferma arriva dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 103/2026/PAR, adottata in risposta a una richiesta di parere formulata da un Comune che aveva sollevato dubbi proprio sulla corretta gestione dell’IRAP in relazione agli incentivi tecnici.
L’ente aveva chiesto, in particolare, se le risorse del 2% dovessero essere considerate al lordo o al netto dell’imposta e, nel caso in cui l’IRAP fosse a carico dell’amministrazione, come dovesse essere contabilizzata.
È all’interno di questo perimetro che la Corte ha costruito il proprio ragionamento, arrivando a chiarire in modo puntuale sia il tema della imputazione dell’onere, sia quello – ancora più delicato – della tutela dell’integrità degli incentivi destinati al personale.
L’IRAP non può essere inclusa né nella quota dell’80% destinata al personale, né nel restante 20% destinato ad altre finalità. Qualsiasi soluzione diversa finirebbe per spostare, anche indirettamente, il carico fiscale su soggetti diversi da quello individuato dalla legge, cioè l’amministrazione.
In questo modo si superano in modo esplicito, quelle letture che negli anni avevano portato a “comprimere” gli incentivi per garantire la copertura dell’imposta.
La questione si inserisce in un intreccio normativo che, negli ultimi anni, ha contribuito ad alimentare più di un dubbio applicativo. Il punto di partenza è l’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023, che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche, fissando il limite massimo del 2% e prevedendo espressamente, al comma 3, che gli importi siano comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, senza però alcun riferimento all’IRAP.
Proprio questo silenzio normativo ha aperto lo spazio alle diverse interpretazioni emerse nella prassi, anche alla luce del quadro più generale delineato dal d.Lgs. n. 446/1997, che qualifica l’IRAP come tributo proprio dell’amministrazione, e dei principi contabili di cui al d.Lgs. n. 118/2011, che impongono la corretta copertura finanziaria di tutti gli oneri.
A completare il sistema interviene poi l’allegato I.7 al Codice, che disciplina la struttura del quadro economico dell’intervento e individua tra le voci autonome anche quella relativa alle imposte.
Un quadro segnato quindi da un dato normativo non del tutto esplicito ma da principi sistematici abbastanza chiari e sul quale la Corte dei Conti ha voluto ricondurre a coerenza le diverse letture emerse nella pratica amministrativa.
La logica seguita dalla Sezione ruota attorno a un principio che, di fatto, diventa il punto di equilibrio dell’intera ricostruzione: l’incentivo spettante al personale non può essere ridotto per effetto dell’IRAP.
L’imposta resta un onere proprio dell’amministrazione e, proprio per questo, non può essere trasferita, nemmeno indirettamente, sui dipendenti. Qualsiasi soluzione contabile che produca questo effetto finirebbe per alterare la natura stessa del tributo, trasformandolo in un costo che incide sul compenso del personale.
Su questo passaggio i magistrati contabili si sono inseriti nel solco di un orientamento già tracciato, richiamando in particolare la deliberazione delle Sezioni riunite n. 33/2010, che aveva chiarito come l’IRAP sia un onere diretto dell’amministrazione, non traslabile sul dipendente.
Allo stesso tempo, però, quella stessa impostazione aveva aperto la strada a prassi applicative che, sul piano contabile, finivano comunque per ridurre le somme distribuibili. Un punto che viene quindi adesso chiarito, segnando una linea più netta rispetto agli arresti precedenti, tra cui la stessa deliberazione della Sezione Lombardia n. 3/2022/PAR.
Una volta chiarito che l’IRAP non può incidere sull’incentivo, la Corte ha individuato con precisione il punto in cui questo onere deve trovare copertura, richiamando il quadro economico dell’intervento e, in particolare, la voce relativa alle imposte prevista al punto 18 dell’art. 5 dell’allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 .
Questa lettura si inserisce in un quadro interpretativo più ampio che richiama anche gli indirizzi operativi elaborati a livello nazionale:
- lo schema ITACA del 19 ottobre 2023, secondo cui gli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali ma escludono l’IRAP;
- i pareri del MIT n. 2986/2024, n. 3358/2025 e n. 3414/2025, che hanno progressivamente chiarito come l’imposta debba trovare copertura nel quadro economico e non possa essere imputata né alla quota dell’80% né a quella del 20%.
In questo modo l’IRAP viene definitivamente ricondotta tra le imposte dell’intervento e trattata come una componente autonoma del costo dell’opera, da prevedere sin dall’origine.
Su questo impianto si innesta poi la soluzione contabile, che la Corte richiama facendo riferimento alle indicazioni della Commissione Arconet, in particolare agli esiti della riunione del 26 novembre 2025.
Il meccanismo individuato è quello del cosiddetto “giro contabile”, che consente di rappresentare correttamente l’operazione senza alterare gli equilibri di bilancio. La stessa impostazione si ritrova anche nei più recenti sviluppi dei principi contabili applicati al D.Lgs. n. 118/2011, richiamati dalla Sezione anche nella deliberazione n. 355/2025/PAR.
La logica è quella di una doppia registrazione che consente, da un lato, di imputare l’onere nell’ambito del quadro economico dell’opera e, dall’altro, di rilevarlo tra le spese correnti per imposte, con una corrispondente registrazione in entrata che neutralizza l’effetto della duplicazione.
In questo modo si garantisce la copertura finanziaria senza incidere né sugli equilibri del bilancio ordinario né sulle somme spettanti al personale.
Infine, la Corte ha chiarito che va esclusa ogni analogia tra il sistema degli incentivi tecnici e gli incentivi legati al recupero di IMU e TARI, per i quali la disciplina dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 costruisce uno stanziamento già definito e onnicomprensivo, pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso. La stessa norma, peraltro, fa espresso riferimento a una quantificazione “al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione”.
Ne deriva una distinzione netta: mentre nel caso dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 l’IRAP resta esterna al tetto del 2% e deve essere finanziata nel quadro economico dell’opera, nel caso degli incentivi tributari l’imposta è già incorporata nello stanziamento e non può generare costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente.
In conclusione, l’IRAP non può più essere trattata come una variabile interna al 2%, ma va esclusa dal perimetro degli incentivi tecnici e finanziata autonomamente, evitando qualsiasi effetto di riduzione sulle somme spettanti al personale.
Questo comporta, in concreto, la necessità di ripensare la costruzione del quadro economico, inserendo l’imposta tra le voci di costo sin dall’origine.
A sua volta, il richiamo al meccanismo del giro contabile, così come delineato dalla Commissione Arconet, impone un approccio più strutturato nella registrazione delle operazioni, con l’obiettivo di garantire la corretta rappresentazione della spesa senza alterare gli equilibri di bilancio.
Il chiarimento contenuto nella Delibera non si limita quindi a risolvere un dubbio interpretativo, ma impone alle amministrazioni una maggiore attenzione nella programmazione finanziaria e nella gestione degli incentivi, riportando coerenza tra disciplina normativa, principi contabili e prassi operativa.

