tratto da biblus.acca.it

Con il parere in funzione consultiva n.14 del 9 aprile 2025, l’ANAC offre chiarimenti sulla modifica normativa dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023, intervenuta per effetto del d.lgs. 209/2024, che riconosce l’incentivo per funzioni tecniche anche ai dirigenti e sulla possibilità di estendere tale riconoscimento, per analogia, anche ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti.

Tenuto conto del carattere tassativo delle condizioni fissate dalla norma per il riconoscimento dell’incentivo, l’Autorità dà parere negativo in base alle seguenti considerazioni:

  • secondo l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, destinatario dell’incentivo è il personale dipendente (“il personale proprio”) dell’Amministrazione aggiudicatrice;
  • la possibilità di riconoscere l’incentivo al personale dirigente, da intendersi incluso nella categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione, non vale a consentire un’applicazione estensiva della norma, al fine di riconoscere detto emolumento anche a soggetti legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto a lavoro dipendente, come i componenti dell’organo di amministrazione;
  • l’applicazione dell’art. 45 del Codice al personale dirigenziale sembra richiedere, in ogni caso, che i criteri di riparto siano definiti in sede di contrattazione collettiva e fissati in apposito atto organizzativo interno dalla singola amministrazione;
  • l’art.45, comma 4 del Codice prevede l’erogazione dell’incentivo previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del “responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP”; pertanto, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, l’erogazione di tale emolumento al personale dirigenziale richiede che l’accertamento e l’attestazione delle funzioni effettivamente svolte, sentito il RUP, sia effettuata da un dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente.

Sulla base del dato letterale della norma e della sua ratio, l’ANAC esclude dunque possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del Codice, ai componenti dell’organo di amministrazione della stazione appaltante, in quanto non espressamente previsti tra i destinatari dello stesso e non assimilabili né al personale dirigenziale né, in generale, al personale che opera alle dipendenze dell’ente.

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