Il tema degli incentivi alle funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 solleva spesso dubbi operativi per gli enti locali, in particolare sui criteri di calcolo, l’applicazione in caso di opzioni contrattuali, l’utilizzo delle economie di spesa e il ruolo del RUP nella qualificazione dei servizi di particolare importanza.
A seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata dal Sindaco di un Comune, la Corte dei Conti con la deliberazione 475 del 18 novembre 2025 ha fornito indicazioni dettagliate sui quattro principali quesiti, delineando le modalità corrette di riconoscimento degli incentivi e i limiti della discrezionalità amministrativa.
I 4 quesiti posti alla Corte dei Conti
Nello specifico i quesiti sono quattro:
- Base di calcolo nell’affidamento diretto
In caso di affidamento diretto di lavori con applicazione di un ribasso, si chiede se l’importo posto a base di gara debba coincidere con quello del progetto approvato oppure con il valore contrattuale effettivo, già ridotto del ribasso offerto dall’operatore economico (nell’ambito di una procedura svolta su piattaforma Sintel) - Rilevanza delle opzioni ai fini degli incentivi
Qualora l’affidamento diretto preveda opzioni (ad esempio proroghe o prestazioni aggiuntive), si domanda se l’attivazione dell’opzione debba essere qualificata come modifica contrattuale o come nuovo affidamento, con ricadute sul riconoscimento degli incentivi, specie quando il valore dell’opzione sia inferiore alla soglia fissata dall’amministrazione - Utilizzo delle economie per incentivi tecnici
Nel caso di affidamento diretto privo, nel quadro economico, di uno specifico stanziamento per gli incentivi alle funzioni tecniche, si chiede se sia consentito destinare a tale finalità parte delle economie di spesa maturate, nel rispetto dei presupposti previsti dal D.Lgs. 36/2023 - Ruolo del RUP nella qualificazione del servizio
Si domanda, infine, se sia legittimo attribuire al RUP — anch’egli beneficiario degli incentivi — il compito di motivare e qualificare un servizio come di “particolare importanza” ai sensi dell’art. 32 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
Le risposte
Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte dei conti chiarisce che, in base all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 36/2023, il tetto massimo degli incentivi per funzioni tecniche va calcolato sull’importo posto a base della procedura di affidamento e non sul valore contrattuale già ribassato. La scelta è coerente con la ratio dell’istituto, che incentiva le attività svolte nella fase procedimentale “a monte” dell’affidamento. Solo nelle ipotesi di appalti aggregati o di accordi quadro gestiti da soggetti terzi, il calcolo deve invece riferirsi all’importo dell’ordinativo di adesione al netto del ribasso, poiché la fase di gara non è curata dall’amministrazione aderente. Nel caso esaminato, svolto tramite piattaforma Sintel ma gestito dall’ente, resta quindi valido il riferimento all’importo a base di gara.
Il secondo quesito investe valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, quindi la Corte dei Conti limita il proprio intervento a richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza.
In particolare, distingue tra rinnovo e proroga: il rinnovo integra un nuovo affidamento, mentre la proroga (anche tecnica) costituisce una modifica del contratto, senza nuova negoziazione, così come l’affidamento di prestazioni aggiuntive nei casi consentiti. Ne consegue che, in presenza di proroghe o modifiche contrattuali, l’eventuale incentivo può essere riconosciuto solo entro lo stanziamento del contratto ed è parametrato al valore della modifica. La definizione di soglie minime per l’accesso agli incentivi resta, nei limiti di legge, una scelta discrezionale dell’amministrazione.
Per quanto riguarda il terzo quesito, la Corte dei conti chiarisce che, ai sensi dell’art. 45, D.Lgs. 36/2023, gli incentivi per le funzioni tecniche devono essere stanziati preventivamente negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle singole procedure, fino a un massimo del 2% dell’importo a base di gara. Se nell’affidamento diretto non è previsto uno stanziamento specifico, non è possibile utilizzare economie di spesa maturate per riconoscere gli incentivi, poiché la normativa è di stretta interpretazione e vincolata alla copertura finanziaria prevista. Eventuali modalità alternative di retribuzione delle funzioni tecniche escludono l’applicazione dell’incentivo, evitando sovra-incentivazioni. Il pagamento rimane subordinato alla certificazione e attestazione del RUP dell’effettivo svolgimento delle attività incentivate.
Secondo la Corte dei Conti il quarto quesito esula dalla materia contabile, per questo la risposta si limita a richiamare il quadro normativo sull’individuazione dei servizi e forniture di particolare importanza ai sensi dell’art. 32 dell’allegato II.14 D.Lgs. 36/2023. Tali servizi, per importo o complessità, richiedono la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP, condizione rilevante per il riconoscimento degli incentivi. La concreta qualificazione di un servizio come “particolarmente importante” deve essere motivata con rigore, dimostrando la sussistenza dei presupposti normativi, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e prevenzione di conflitti di interesse. La discrezionalità del Comune consente di definire criteri generali per gli incentivi, ma le decisioni specifiche restano di sua responsabilità, senza che il parere della Corte possa attenuarne eventuali obblighi o responsabilità.

