Il D.L. 73/2025, noto come Decreto Infrastrutture e appena convertito in legge, ha introdotto delle modifiche sostanziali al quadro normativo dei contratti pubblici, con particolare attenzione alla disciplina degli incentivi del 2% per funzioni tecniche. Le novità si concentrano soprattutto sul riconoscimento degli incentivi al personale dirigenziale, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 45 del Codice.
L’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la corresponsione di incentivi economici al personale delle stazioni appaltanti coinvolto in attività tecniche funzionali alla realizzazione dei contratti pubblici, secondo quanto dettagliato nell’Allegato I.10 del Codice. Tali incentivi sono finanziati con fondi ricavati dai quadri economici dei singoli appalti. In origine, i dirigenti erano esclusi dalla platea dei beneficiari. Tuttavia, il D.Lgs. 209/2024 (Correttivo), ha abrogato questa esclusione modificando il comma 4 dell’articolo 45. Tale intervento, pur eliminando formalmente l’esclusione, ha lasciato spazio a dubbi interpretativi circa la compatibilità con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, sancito dall’articolo 24 del D.Lgs. 165/2001.
L’ANAC, nel parere n. 14 del 9 aprile 2025, ha evidenziato come la soppressione del divieto implicasse un’intenzione legislativa di includere i dirigenti nella platea dei destinatari degli incentivi, sebbene mancasse una deroga espressa alla normativa sul trattamento economico onnicomprensivo.
Le novità del Decreto Infrastrutture sugli incentivi tecnici
Con l’articolo 2, il Decreto Infrastrutture interviene nuovamente sull’art. 45, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, introducendo una chiara deroga al principio di onnicomprensività, risolvendo le incertezze interpretative emerse in precedenza. In particolare, viene previsto che:
- gli incentivi per le funzioni tecniche possano essere corrisposti anche ai dirigenti;
- tale corresponsione avvenga in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 165/2001 e alle equivalenti disposizioni previste per altri comparti del pubblico impiego.
Nuovi adempimenti informativi verso gli enti di controllo
Il Decreto introduce inoltre misure di trasparenza e controllo. Le amministrazioni pubbliche che intendono riconoscere tali incentivi ai dirigenti sono obbligate, nella verifica della compatibilità finanziaria prevista dall’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, a trasmettere agli organi di controllo competenti:
- gli importi annualmente erogati in deroga al regime ordinario;
- il numero complessivo dei dirigenti beneficiari.
I criteri di ripartizione
Il comma 1-ter attribuisce in modo esplicito a ciascuna stazione appaltante e agli enti concedenti la facoltà di definire, entro i limiti delle proprie normative interne:
- le modalità con cui distribuire le risorse;
- i criteri per l’erogazione degli incentivi, con particolare attenzione al personale dirigente.
Diversamente dal precedente sistema disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, che affidava interamente la regolamentazione alla contrattazione decentrata, il nuovo quadro normativo permette a ogni ente di adottare regolamenti interni più flessibili e personalizzati, ad esempio:
- assegnando punteggi differenziati in base alla complessità delle attività tecniche svolte;
- introducendo sanzioni o riduzioni in caso di ritardi o problemi progettuali;
- collegando gli incentivi a indicatori di qualità del servizio affidato, come la frequenza di varianti.
Si tratta di un modello più snello, che tuttavia richiede alle amministrazioni di mantenere una regolamentazione chiara e controllabile, al fine di prevenire dispute e assicurare uniformità nei criteri applicati.
Copertura finanziaria
Il comma 1-quater ribadisce che i costi relativi all’erogazione degli incentivi devono essere coperti esclusivamente dalle risorse già previste nei quadri economici delle procedure in corso.
Questa disposizione ha due principali finalità:
- evitare nuovi oneri per i bilanci dell’ente, preservando l’equilibrio finanziario complessivo;
- richiedere particolare attenzione nella preparazione del quadro economico, che deve includere correttamente la voce “incentivi funzioni tecniche” rispettando il limite massimo del 2% (come stabilito dal comma 2, articolo 45).
Per gli enti locali e le centrali di committenza, tale norma rappresenta un’importante indicazione di trasparenza finanziaria, soprattutto in presenza di cofinanziamenti, concessioni o appalti complessi. Al momento della validazione del progetto esecutivo, la corretta inclusione del capitolo “incentivi tecnici” è infatti determinante per l’ammissibilità della spesa.
Da quando si applicano le nuove regole?
Le nuove regole, comprensive delle modifiche già apportate dal D.Lgs. 209/2024 e ulteriormente integrate dal D.L. 73/2025, si applicano a partire dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del Correttivo al Codice. Più precisamente, esse si applicano alle funzioni tecniche espletate dal 31 dicembre 2024 in poi, anche se riferite a procedure avviate precedentemente ma ancora in corso alla medesima data.