tratto da neopa.it - a cura di Luca Di Donna

 

La selezione del concessionario secondo il procedimento speciale dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, in luogo di una procedura competitiva ordinaria, non sottrae la fattispecie all’ambito applicativo della norma di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 289/2026/PAR.

L’art. 45 cit. non subordina infatti l’incentivo a una gara, ma richiede una «procedura di affidamento» riferibile a una stazione appaltante o a un «ente concedente». Il procedimento delineato dall’art. 5 – che si articola in proposta, riconoscimento dell’interesse pubblico, pubblicazione dell’avviso, verifica dell’assenza di proposte alternative e affidamento – integra una procedura di affidamento, ancorché a esito diretto, all’esito della quale l’ente assume la veste di concedente. Non ricorre, pertanto, alcuna interpretazione estensiva o analogica, preclusa dal carattere eccezionale dell’istituto (principio generale stabilito, sia pure su altro tema, dalla deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026), ma la sussunzione della fattispecie nella lettera della disposizione, quale risultante dalla consapevole scelta del legislatore del 2023 di superare il perimetro dei soli appalti.

Restano tuttavia fermi i limiti propri dell’istituto: sono incentivabili esclusivamente le attività tassativamente elencate nell’allegato I.10, effettivamente svolte e debitamente attestate all’esito di puntuale accertamento. La misura del 2 per cento – che, applicata al valore dichiarato di euro 5.533.065,55, esprime un accantonamento massimo teorico di euro 110.661,31 – costituisce un tetto, non un obiettivo: la fonte regolamentare ben può, e deve, ragionevolmente considerare, a fronte di un valore elevato rispetto all’impegno tecnico effettivamente richiesto, di graduare l’accantonamento in funzione della complessità e della durata delle attività rese, in coerenza con il principio del risultato (art. 1, comma 4, del codice) ovvero di avvalersi di una modalità diversa – e più coerente con l’effettiva complessità dell’incarico – di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti come previsto dall’articolo 45, comma 2, del d.lgs. 36/2023, così come ricordato nella delibera 184/2026/PAR di questa Sezione.

CONTINUA SUL SITO 

Torna in alto