Ciclicamente torna in auge in dottrina e in giurisprudenza il tema dell’individuazione della corretta fonte di regolazione dei criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
Malgrado i ripetuti pronunciamenti in materia, infatti, molte amministrazioni continuano a chiedersi se sia o meno ancora necessaria l’adozione di un apposito regolamento ai fini del riparto degli incentivi stessi.
Questa volta è intervenuta sull’argomento la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte (con deliberazione n. 145/2024/PAR), la quale ha preliminarmente ricordato che ai sensi del comma 3, seconda parte, dell’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.
Tale disposizione riproduce dunque il contenuto in parte qua del previgente articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 che già consentiva alle amministrazioni, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
In tale contesto, ricordano i Giudici, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la pronuncia n. 6/2018/QMIG, aveva chiarito che “per l’erogazione degli incentivi l’ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (in termini: SRC Veneto n. 353/2016/PAR) e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogate. Il comma 3 dell’art. 113 citato, infatti, fa obbligo all’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire “i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro” nel caso di “eventuali incrementi dei tempi o dei costi”. Una condizione, dunque, che collega necessariamente l’erogazione dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti”.
Ora, pacifico essendo che il termine fissato dall’articolo 45, comma 3, del codice ha carattere ordinatorio, e che quindi il suo recepimento può avvenire in ogni tempo da parte delle amministrazioni interessate, il Collegio non ritiene che sussistano elementi normativi in grado di comportare un superamento dell’indirizzo in parte qua restrittivo tracciato dalla citata autorevole pronuncia.