Tratto da: Lavori Pubblici 

L’estensione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigenziale è stata negli ultimi mesi al centro di dubbi interpretativi non secondari.

Il D.Lgs. n. 36/2023, nella sua formulazione originaria, escludeva espressamente i dirigenti; il correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) ha quindi eliminato tale divieto, senza però introdurre una deroga chiara al principio dell’onnicomprensività della retribuzione. Infine, il D.L. n. 73/2025 (Decreto Infrastrutture) ha previsto esplicitamente la spettanza degli incentivi ai dirigenti.

Resta però una questione decisiva: da quando opera questo nuovo regime? Solo per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del correttivo, oppure anche per quelle già in corso?

 

Una vicenda che testimonia, ancora una volta, quanto le disposizioni sugli incentivi siano terreno fertile di dubbi applicativi e di interventi chiarificatori da parte del legislatore e dell’ANAC. A sciogliere il nodo è intervenuta proprio l’Autorità Anticorruzione con il parere di funzione consultiva 9 settembre 2025, n. 38, richiesto da un’Amministrazione che si è trovata a dover gestire questo passaggio normativo.

Nel documento, viene ricostruito il percorso che ha portato alla modifica dell’art. 45 e i successivi interventi del legislatore, che non hanno più lasciato spazio ad alcun dubbio applicativo.  Vediamone i dettagli.

L’art. 45 del Codice prevede che il 2% dell’importo posto a base di gara sia destinato a incentivare le funzioni tecniche, con riparto tra RUP, collaboratori e altre figure indicate nell’allegato I.10. Nella versione del 2023, la norma escludeva espressamente il personale dirigenziale.

Il d.lgs. n. 209/2024 ha soppresso questo divieto, lasciando intendere un’apertura verso i dirigenti, ma senza introdurre una deroga espressa all’art. 24 del d.lgs. 165/2001.

L’ANAC, con un Comunicato del 7 maggio 2025, aveva già anticipato che la soppressione doveva interpretarsi come estensione ai dirigenti, in linea con quanto previsto per gli appalti PNRR.

Il decreto Infrastrutture (d.l. n. 73/2025, convertito in l. 105/2025) ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che:

  • l’incentivo spetta ai dirigenti in deroga al regime di onnicomprensività;
  • le stazioni appaltanti devono trasmettere agli organi di controllo i dati sugli importi corrisposti;
  • le nuove regole si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche se riferite a procedure già avviate ma ancora in corso.

    Nel rispondere al dubbio dell’Amministrazione, l’Autorità ha preliminarmente richiamato la ratio dell’istituto, come già chiarita in precedenti pronunce (pareri n. 9/2025 e 18/2023): gli incentivi per funzioni tecniche rappresentano un’eccezione al principio di onnicomprensività del trattamento economico del pubblico impiego, giustificata dall’esigenza di valorizzare le professionalità interne e di contenere la spesa pubblica per incarichi esterni.

    Proprio per questo – sottolinea ANAC – l’elenco delle attività incentivabili contenuto nell’allegato I.10 al Codice deve essere interpretato in modo tassativo, senza possibilità di estensioni.

    Passando al tema specifico dei dirigenti, l’Autorità ricorda come la modifica introdotta dal Correttivo, sopprimendo il divieto originario, non avesse previsto una deroga espressa all’art. 24 del d.lgs. 165/2001, determinando un primo livello di incertezza:

    • da un lato, la soppressione lasciava intendere la volontà legislativa di aprire agli incentivi anche per i dirigenti;
    • dall’altro, l’assenza di una deroga esplicita al principio di onnicomprensività poteva far dubitare della legittimità di tale interpretazione.

    Su questo punto ANAC aveva già preso posizione con il parere n. 14/2025 e con il Comunicato del 7 maggio 2025, affermando che la scelta del legislatore poteva essere letta come una “deroga implicita” al principio dell’onnicomprensività, richiamando il precedente dei contratti finanziati con risorse PNRR. Tuttavia, la stessa Autorità invitava a un’applicazione prudente, in attesa di un chiarimento normativo espresso.

    Chiarimento che è arrivato con il d.l. 73/2025, che ha riconosciuto in via esplicita il diritto dei dirigenti a percepire gli incentivi “in deroga al regime di onnicomprensività”.

    La successiva legge di conversione n. 105/2025 ha poi risolto definitivamente il nodo del regime transitorio, stabilendo che la nuova disciplina trova applicazione alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche se riferite a procedure già avviate ma non ancora concluse a quella data.

    Il chiarimento si inserisce in un percorso normativo che ha visto un progressivo superamento delle resistenze legate all’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.

    In pratica, per le stazioni appaltanti il quadro si traduce in alcune regole operative precise:

    • dal 31 dicembre 2024 gli incentivi spettano anche ai dirigenti;
    • la spettanza riguarda sia le nuove procedure sia quelle già in corso;
    • le amministrazioni devono adottare un atto generale per disciplinare i criteri di riparto;
    • le risorse vanno reperite all’interno dei quadri economici delle singole procedure, senza nuovi oneri di bilancio;
    • restano fermi i controlli previsti dall’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001, con obbligo di trasmettere i dati sugli importi corrisposti ai dirigenti.
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