tratto dal profilo LinkedIn di Francesco Testi Magistrato della Corte dei Conti

Segnalo laparere_n_276_2026_controllo_Lombardia_1788213244 con cui la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo Lombardia torna sul tema degli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 Cod. contratti), in risposta al quesito formulato da un Comune.

In sintesi, l’incentivo al personale comunale non può essere riconosciuto per il solo fatto che dipendenti dell’Ente svolgano attività tecniche connesse a un affidamento in house; esso è ammissibile, alle condizioni di legge, quando la società in house affidi a terzi l’esecuzione delle attività.

Di seguito i punti nodali della pronuncia:
➡️ Incentivi tecnici e affidamenti in house: un chiarimento importante.
La Corte dei conti ha esaminato la possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ai dipendenti comunali che svolgano attività tecniche nell’ambito di affidamenti in house. La Sezione ribadisce che la disciplina degli incentivi, incidendo direttamente sulla spesa pubblica, è soggetta a interpretazione rigorosa e tassativa, senza possibilità di estensioni analogiche.

➡️La distinzione decisiva tra autoproduzione e affidamento a terzi.
Nel caso di un rapporto esclusivamente duale tra Comune e propria società in house, le attività svolte dalla società costituiscono autoproduzione e, secondo l’orientamento dell’ANAC (parere n. 36/2024) richiamato dalla Corte, non consentono di riconoscere gli incentivi al personale dell’Amministrazione. Diversamente, l’incentivo può trovare applicazione quando la società in house, operando come stazione appaltante, proceda all’affidamento a terzi delle attività, purché siano rigorosamente rispettate le condizioni previste dall’art. 45 e dall’Allegato I.10 del Codice dei contratti.

➡️ Un richiamo alla necessità di coerenza organizzativa ed economica del modello in house.
La pronuncia evidenzia anche una criticità più ampia: se il Comune affida un servizio alla propria società in house ma mantiene presso i propri uffici parte delle funzioni operative, occorre interrogarsi sulla coerenza, sull’efficienza e sulla convenienza del modello organizzativo prescelto. Il Collegio richiama, a questo proposito, le criticità già evidenziate nei confronti dello stesso Comune con altra deliberazione, in relazione alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e al confronto con modelli alternativi di gestione.

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