l quesito 3650/2025 posto al MIT in merito all’ammissibilità di ulteriori incentivi per il personale della Stazione Appaltante e all’incremento del compenso per il professionista esterno, a fronte del maggiore carico di lavoro derivante dalla redazione dei documenti di perizia propedeutici all’atto di approvazione di revisione prezzi, tocca un nervo scoperto nella disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’Art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
La risposta del MIT ribadisce un concetto di fondamentale importanza: il sistema degli incentivi alle funzioni tecniche è a carattere tassativo. Le attività tecniche incentivabili sono tassativamente indicate nell’Allegato I.10 al Codice, al quale l’Art. 45, comma 1, rinvia. Questo elenco definisce le uniche funzioni per le quali è possibile destinare risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara, come previsto dal comma 2.
Nessun incentivo aggiuntivo per le attività di perizia
L’Allegato I.10 non prevede espressamente incentivi aggiuntivi o autonomi per le specifiche attività di perizia e istruttoria relative alla revisione prezzi, anche in presenza di un effettivo e comprovato maggiore carico di lavoro (come nel caso degli appalti PNRR) o a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nonostante l’assenza di un incentivo ad hoc per la revisione prezzi, la risposta del MIT apre un’importante finestra operativa per le Stazioni Appaltanti: l’attività di perizia per la revisione prezzi è comunque riconducibile nell’ambito delle funzioni tecniche contemplate dall’Allegato I.10, in particolare quelle relative alla fase di esecuzione contrattuale.
Il MIT chiarisce che le amministrazioni hanno comunque la possibilità, all’interno del proprio regolamento per la disciplina degli incentivi, di rimodulare le percentuali di riparto dell’80% delle risorse destinate al personale (il restante 20% è vincolato) e di destinare una quota maggiore in relazione a specifiche attività.

