Con la deliberazione n. 120/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia torna a pronunciarsi su una questione di particolare rilievo operativo per le amministrazioni pubbliche: i tempi e le modalità di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023. La questione, sollevata da un ente in sede consultiva, riguarda in particolare la possibilità di liquidare tali incentivi in forma anticipata, cioè prima della conclusione dell’intervento, nei confronti di quei soggetti (funzionari o collaboratori) che esauriscono il proprio apporto tecnico in una fase intermedia della procedura.
La Corte dei Conti chiarisce che l’effettiva corresponsione dell’incentivo non è automatica, ma subordinata alla verifica del completamento delle specifiche attività svolte. Più precisamente, il diritto alla liquidazione nasce con il compimento dell’attività incentivata, ed è subordinato ad un duplice controllo: in primo luogo, da parte del RUP, che attesta l’effettiva esecuzione della prestazione; in secondo luogo, da parte del dirigente o del responsabile della struttura competente, che autorizza la liquidazione nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.
Quest’ultimo principio, stabilito dall’art. 195 del d.lgs. 118/2011 e applicabile anche agli incentivi tecnici, impone che l’impegno contabile della spesa debba avvenire nell’esercizio in cui la spesa diventa esigibile, ossia nel momento in cui l’attività oggetto dell’incentivo può considerarsi compiuta e debitamente verificata.
La Corte dei Conti ha ribadito che le stazioni appaltanti godono di piena autonomia nel definire, attraverso propri regolamenti, tempi e modalità di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche. Tali incentivi possono essere corrisposti anche per fasi intermedie, purché le attività siano concluse, verificabili e funzionalmente autonome. Resta però esclusa, salvo diversa previsione regolamentare, la liquidazione frazionata per figure come il RUP, il cui incarico implica un’obbligazione di risultato sull’intero intervento.
Per il RUP, la corresponsione dell’incentivo è legata al raggiungimento del risultato complessivo dell’intervento, non a singole fasi. La sua funzione, infatti, si estende all’intero ciclo di vita del contratto e l’incentivo può essere liquidato solo a conclusione delle attività, salvo diversa e specifica previsione regolamentare.
Figura | Modalità di Liquidazione | Condizione |
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Collaboratori tecnici (non RUP) | Per fasi/step | Se le attività sono autonome, concluse e verificate |
RUP | Solo a fine intervento | Legato a obbligazione di risultato sull’intero procedimento |