tratto da biblus.acca.it

Gli incarichi di studio e consulenza non rientrano tra i servizi di ingegneria e architettura soggetti al Codice dei contratti pubblici, ma devono essere valutati secondo l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, con possibili implicazioni per la spesa pubblica.

Quando un ente locale affida incarichi di consulenza o studi esterni, è fondamentale distinguere tra due tipologie di prestazioni: quelle organizzate come appalti di servizi e quelle di carattere intellettuale o consulenziale. Solo le prime rientrano nel Codice dei contratti pubblici; le seconde, invece, vanno valutate come incarichi professionali secondo l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001.

La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 89/2025/VSG, ha esaminato un caso in cui un comune aveva affidato a una società di ingegneria la redazione di uno studio urbanistico per la promozione di un distretto territoriale finanziato con fondi UE. L’ente aveva classificato l’incarico come servizio di ingegneria e architettura e proceduto a un affidamento diretto. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la prestazione non consisteva in un servizio organizzato a fini imprenditoriali, ma in un contributo conoscitivo che non vincola l’ente nelle decisioni successive. Per questo motivo, non può essere considerata un appalto di servizi.

Differenza tra appalto e incarico professionale

La differenza tra appalto e incarico professionale è sostanziale. L’appalto presuppone un’attività organizzata dal prestatore con mezzi propri, che assume anche il rischio dell’esecuzione, e consegna all’ente un risultato vincolante e non modificabile. L’incarico professionale, al contrario, si fonda sull’apporto intellettuale del singolo o del gruppo incaricato e mira a fornire indicazioni utili all’amministrazione, la quale resta libera di discostarsene. È un rapporto che si fonda sulla fiducia e sulla competenza del professionista più che su un’organizzazione imprenditoriale.

Secondo la Corte, di fronte a un incarico di questa natura l’amministrazione avrebbe dovuto applicare le disposizioni dell’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, che impongono la verifica preliminare dell’assenza di professionalità interne e la motivazione puntuale della scelta di ricorrere a un incarico esterno. Il mancato rispetto di tali presupposti può determinare responsabilità erariale.

La decisione chiarisce in modo netto che gli studi destinati alla conoscenza e alla promozione del territorio, quando non hanno oggetto progettuale o tecnico vincolante, non rientrano nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura. Essi devono essere trattati come incarichi individuali di consulenza, con tutte le cautele e i limiti previsti dalla normativa. Un’errata qualificazione, oltre a costituire violazione procedurale, può generare conseguenze negative per la gestione delle risorse pubbliche.

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