tratto da biblus.acca.it

Ricordate la vicenda che vide l’amministrazione comunale di Catanzaro al centro di una spinosa questione circa i compensi professionali? L’amministrazione aveva indetto un bando per la redazione del piano strutturale, prevedendo un compenso simbolico di un euro. Un architetto decise di partecipare e si aggiudicò l’incarico. Questa scelta, però, sollevò un’ondata di interrogativi: è un atto di generosità, una strategia per acquisire visibilità o una forma di concorrenza sleale verso gli altri professionisti? L’Ordine degli Architetti contestava la sua condotta, ritenendola lesiva della dignità professionale.

Iniziava così un lungo percorso snodato tra i vari gradi di giudizio per chiarire e mettere nella giusta luce le scelte dell’amministrazione e del tecnico concorrente:

  • il Tar della Calabria con la sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016 dichiarava illegittimo il bando di gara per affido incarico a titolo gratuito;
  • poi il turno del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4614/2017 che si esprimeva positivamente sulla possibilità di un solo rimborso spese, senza compenso;
  • infine, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7431/2025 si è espressa sui vantaggi indiretti di una prestazione a titolo gratuito senza violare le regole deontologiche: il compenso di una prestazione, oltre che sotto la specie di un corrispettivo finanziario, può concretizzarsi attraverso altri tipi di vantaggi come un ritorno positivo d’immagine finalizzato a futuri incarichi.

I nuovi chiarimenti dell’ANAC sul conferimento degli incarichi gratuiti

A integrazione e aggiornamento del quadro giurisprudenziale, il documento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 22 ottobre 2025 ha fornito indicazioni precise sul tema della gratuità nei contratti pubblici per incarichi professionali.

Pur ammettendo che il D.Lgs. 36/2023, all’articolo 13, esclude i contratti a titolo gratuito dall’applicazione formale di alcune disposizioni del Codice dei Contratti, questa esclusione non è assoluta. L’ANAC sottolinea che le amministrazioni devono comunque garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, e devono motivare adeguatamente la scelta di ricorrere all’affidamento gratuito.

Brevemente, la nuova risposta ANAC giunge su una segnalazione riguardante un affidamento gratuito da parte di un’Amministrazione comunale, che  (a causa delle finanze dissestate dell’amministrazione) aveva conferito un incarico professionale senza prevedere alcuna procedura pubblica, violando così i principi di concorrenza e parità di trattamento previsti dalla normativa vigente. In particolare, si contestava l’assenza di una valutazione dell’equo compenso, come richiesto dal decreto ministeriale del 17 giugno 2016, e una mancanza di trasparenza nelle modalità di nomina, non essendo chiaro come fosse avvenuta l’autocandidatura del professionista e non essendo stata pubblicata alcuna informativa pubblica in merito all’incarico esterno affidato. Inoltre, non veniva esplicitata né la natura né l’entità della prestazione affidata, né si prevedeva la stipula di un contratto con il professionista incaricato.

A corredo della segnalazione veniva richiamata una nota del professionista designato, datata 5 marzo 2025, nella quale si dichiarava che il progetto di fattibilità tecnico-economica era svolto a titolo gratuito, con l’obiettivo di conseguire successivamente un incarico retribuito per la progettazione esecutiva, come consentito dall’art. 41, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

ANAC esorta le pubbliche amministrazioni a:

  • eseguire rigorose verifiche preventive sulla legittimità e opportunità dell’incarico gratuito;
  • accertarsi della competenza, affidabilità e adeguatezza del professionista secondo criteri oggettivi e documentati;
  • assicurare la pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” per garantire piena trasparenza;
  • evitare frazionamenti artificiosi di incarichi per eludere le procedure codicistiche e assicurare la corretta applicazione del Codice.

L’Autorità ha richiamato inoltre l’importanza di adottare misure efficaci per evitare vantaggi sleali legati a incarichi gratuiti che possano pregiudicare la par condicio nella successiva fase di contrattazione per incarichi retribuiti, garantendo così un mercato professionale equo e competitivo.

Infine, è stato ribadito che la gratuità costituisce eccezione e deve essere sempre supportata da motivazioni dettagliate, nel rispetto del divieto generale previsto dall’articolo 8 del Codice Appalti, e inserita in un quadro complessivo di trasparenza, legalità e correttezza procedurale.

Quali sono i punti in comune tra il documento dell’ANAC e l’ordinanza 7431/2025 della Cassazione?

I punti in comune tra il documento dell’ANAC del 22 ottobre 2025 e l’ordinanza 7431/2025 della Cassazione riguardano principalmente la tutela della concorrenza, la trasparenza e la legittimità degli affidamenti di incarichi professionali, in particolare quelli a titolo gratuito.

  1. Divieto generale della gratuità con casi eccezionali
    Entrambi i testi concordano nel ritenere che la prestazione d’opera intellettuale gratuita da parte dei professionisti sia vietata salvo che in casi eccezionali e debitamente motivati. La Cassazione specifica che la rinuncia al compenso deve essere giustificata da ragioni etiche, sociali o personali, mentre l’ANAC evidenzia la necessità di motivazioni dettagliate e documentate in atti amministrativi per giustificare la gratuità.
  2. Necessità di trasparenza e parità di trattamento
    Sia ANAC che Cassazione sottolineano l’importanza di garantire trasparenza negli affidamenti di incarichi anche a titolo gratuito e di rispettare il principio della par condicio tra professionisti, evitando favoritismi e distorsioni del mercato. L’ANAC precisa la necessità di pubblicare adeguatamente gli atti e le scelte nelle apposite sezioni amministrative, mentre la Cassazione richiama la correttezza e imparzialità nella valutazione delle candidature, anche per incarichi a compenso simbolico.
  3. Valutazione del vantaggio economico o immateriale
    Entrambi riconoscono che, anche nei casi di gratuità apparente, il professionista può acquisire un vantaggio economico indiretto, come la promozione professionale o l’arricchimento del proprio curriculum, che vanno considerati come forme di controprestazione lecite ma sottoposte a rigorosi limiti. La Cassazione approfondisce che l’utilità immateriale può soddisfare il requisito dell’onerosità nel pubblico appalto, purché non alteri la concorrenza. L’ANAC, d’altra parte, segnala che tali vantaggi non devono eludere i principi di trasparenza e legalità.
  4. Accertamento rigoroso della legittimità e affidabilità dell’incarico
    Entrambi richiedono un accertamento preliminare rigoroso da parte delle amministrazioni circa la legittimità dell’incarico e la verifica dei requisiti e dell’assenza di conflitti di interesse nei confronti degli affidatari. L’ANAC sottolinea specificamente l’obbligo di motivare e documentare ogni scelta, per evitare affidamenti discrezionali o non giustificati.
  5. Rischio di distorsione della concorrenza e prescrizioni procedurali
    L’Autorità e la Corte concordano sull’importanza di evitare che incarichi gratuiti preludano a effetti distorsivi del mercato o a un accaparramento sleale di clienti, imponendo procedure trasparenti e non discriminatorie che evitino vantaggi indebiti per chi ha già prestato gratuitamente. L’ANAC inoltre richiama il divieto di frazionamento artificioso per eludere le procedure di gara.

In sintesi, sia l’ANAC sia la Cassazione convergono nel ritenere che la gratuità nelle prestazioni professionali in ambito pubblico sia un’eccezione rigorosamente regolata, nella quale devono sempre essere garantiti trasparenza, parità di concorrenza, motivazioni giuridiche solide e un’attenta valutazione dei potenziali vantaggi, anche indiretti, per il professionista, garantendo condizioni di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.

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