tratto da giustizia-amministrativa.it

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Principio del risultato – Redazione dell’offerta economica – Affidabilità

Il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36 del 2023 implica che l’amministrazione investita del potere di aggiudicare un appalto debba tendere al miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, il quale deve essere raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, e, quindi, anche in quella di redazione della propria offerta economica, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di un’affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno i lavori oggetto di affidamento. (1).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Principio del risultato – Redazione dell’offerta economica – Affidabilità – Oneri aziendali

La responsabilizzazione dell’operatore economico nella fase di predisposizione della propria offerta economica – laddove quest’ultimo è chiamato a indicare, a pena di esclusione, “…i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – costituisce un’applicazione del principio-guida della fiducia, rivolto non solo nei confronti dell’amministrazione, ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento. (2).

 Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Principio del risultato – Redazione dell’offerta economica – Affidabilità – Oneri aziendali – Inalterabilità

La possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di costo incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa. Diversamente si consentirebbe un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica, in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi nonchè degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale. (3).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Principio del risultato – Redazione dell’offerta economica – Affidabilità – Oneri aziendali – Inalterabilità

L’accentuazione della matrice efficientista che si esplica nel principio del risultato, se, da un lato, circoscrive le ipotesi di esclusione di un operatore dalla procedura di gara, dall’altro non consente di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui gli oneri aziendali di sicurezza costituiscono parte integrante. (4).

 Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Principio del risultato – Redazione dell’offerta economica – Affidabilità – Oneri aziendali – Inalterabilità

La correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti. (5).

 Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Principio del risultato – Redazione dell’offerta economica – Affidabilità – Oneri aziendali – Inalterabilità

La voce degli oneri di sicurezza aziendale è sottoposta ad una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa e della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara. (6).

(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738.
(2) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 24 giugno 2025, n. 2022; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2020, n. 7943; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873; Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2025, n. 4583; Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798.
(6) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, ordinanza 24 ottobre 2025, n. 347 – Pres. Lento, Est. Fichera

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