Giustizia amministrativa – Rito speciale elettorale – Sottoscrizioni – Limite massimo – Valenza cogente
Il limite massimo di sottoscrizioni è, per sua natura, cogente e invalicabile. (1).
Giustizia amministrativa – Rito speciale elettorale – Riduzione d’ufficio – Sottoscrizioni – Insussistenza
Non sussiste alcun potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso, atteso che il procedimento elettorale deve avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l’ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. (2).
Giustizia amministrativa – Rito speciale elettorale – Istanza di stralcio – Irrilevanza
Alla ricevuta di una lista di candidati, rilasciata dal segretario comunale, la legge assegna la funzione di documentare le operazioni ed i tempi di deposito delle liste dei candidati, per cui essa fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza del pubblico ufficiale. Non ha idoneità a scalfire il contenuto di certezza, posseduto dalla ricevuta rilasciata dal segretario, una contraria e unilaterale dichiarazione, in ordine alla presenza di un ulteriore allegato in alcun modo indicato dal medesimo segretario comunale. La previsione dell’apposizione della sottoscrizione su un foglio recante il contrassegno di lista esprime la volontà dell’elettore di appoggiare la candidatura. (3).
Nella fattispecie, il ricorrente, con l’istanza di stralcio, chiedeva all’Ufficio Elettorale di prendere atto della nullità per illeggibilità delle 37 ulteriori sottoscrizioni contenute nei 6 (sei) atti separati, di “escludere le 37 ulteriori sottoscrizioni dal computo totale delle sottoscrizioni della lista e di dichiarare la lista pienamente ammessa, con n. 693 (seicentonovantatre) firme valide. La sezione assume, in motivazione, che una tale richiesta finirebbe per annullare la dichiarazione (e manifestazione) di volontà dell’elettore, in violazione del principio di simmetria e del contrarius actus, posto che tale successiva dichiarazione proviene da un soggetto terzo e diverso dal medesimo elettore che ha sottoscritto la lista. Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4203; Cons. Stato, sez. III, 1 settembre 2020, n. 5341; Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2019, n. 619.
(1) Conformi: Cons. Stato sez. II 15 settembre 2021 n. 6313; T.a.r. per la Liguria, sez. II, 4 maggio 2019, n. 397; Cons. Stato, sez. III 16 maggio 2019, n. 3186 e 25 maggio 2017, n. 2473.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V 6 novembre 2025, n. 8651; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 10 settembre 2021, n. 796; Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3027; T.a.r. per l’Abruzzo, Pescara, sez. I 9 maggio 2019, n. 130; Cons. Stato sez. III 25/05/2017 n. 2473; Corte Cost., n. 83 del 1992.

