Quando e come l’Amministrazione può subordinare l’efficacia della SCIA in sanatoria all’autorizzazione sismica? Il Tar Lazio: non basta affermare che l’opera incida su parti strutturali.
La sentenza n. 10682/2025 del Tar Lazio sancisce che, in sede di SCIA in sanatoria, l’amministrazione che intenda subordinarne l’efficacia all’acquisizione dell’autorizzazione sismica deve motivare specificamente la riconduzione delle opere tra gli interventi ‘rilevanti’ di cui all’art. 94‑bis D.P.R. 380/2001, indicando il titolo sismico necessario e comunicare preventivamente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10‑bis Legge 241/1990. La mera affermazione che le opere incidono su parti strutturali, priva di istruttoria e contraddittorio, rende illegittimo il diniego di efficacia della SCIA.
Il caso
L’immobile di proprietà delle ricorrenti, edificato in forza di licenza edilizia del 1966 e agibilità del 1970, presentava dopo oltre cinquant’anni alcune difformità (spostamento della scala, modifiche dei prospetti e distribuzioni interne, apertura di nuovi varchi su murature portanti, minima variazione dell’altezza di gronda, ecc.). Per regolarizzare tali opere veniva depositata la SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4, D.P.R. 380/2001.
Il Comune ha rilevato che alcune delle opere in sanatoria coinvolgono parti strutturali dell’edificio. Di conseguenza, ha richiesto che venga previamente acquisita l’autorizzazione sismica in sanatoria da parte del competente Ufficio Regionale (Genio Civile). È stato inoltre comunicato che, in mancanza di riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della nota, la SCIA sarebbe considerata inefficace dal punto di vista urbanistico, archiviata e seguita dai relativi provvedimenti.
Contro tale provvedimento hanno proposto ricorso le proprietarie chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e l’accertamento della legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di loro proprietà. Il ricorso si basa sui seguenti motivi:
- legittimità delle opere: secondo le ricorrenti, gli interventi non sono abusivi né richiedono ulteriori titoli abilitativi poiché furono eseguiti nel 1970, in un periodo in cui la normativa non disciplinava le varianti in corso d’opera, che venivano semplicemente annotate dall’Amministrazione tramite il rilascio del certificato di agibilità; inoltre, l’edificio ha ottenuto regolare licenza di abitabilità il 17 dicembre 1970, successivamente all’iscrizione in catasto nella sua configurazione definitiva;
- illegittimità della richiesta di autorizzazione sismica: si contesta la richiesta di autorizzazione sismica per difetto di istruttoria e violazione di varie norme (art. 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, Regolamento Regionale 26/2020, D.M. 30 aprile 2020). Le opere difformi sarebbero infatti riconducibili a varianti non sostanziali o a interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, per cui non sarebbe necessaria l’autorizzazione sismica;
- carenze motivazionali: il Comune avrebbe fondato la richiesta di autorizzazione sismica sulla generica affermazione che le opere interessano “parti strutturali”, senza un’adeguata analisi normativa (art. 94-bis, D.M. 30 aprile 2020, regolamento regionale) né considerazione dell’interesse pubblico, specie a distanza di decenni dall’esecuzione;
- violazione del contraddittorio procedimentale: il Comune non avrebbe coinvolto gli interessati nella fase istruttoria, privandosi di elementi utili a chiarire la reale natura delle opere, che – secondo le ricorrenti – non sarebbero strutturali e quindi non soggette ad autorizzazione sismica.
In quali circostanze una censura proposta a sostegno di un’azione di annullamento può essere dichiarata inammissibile?
Il ricorso è fondato, ma solo nei limiti che seguono.
Il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti sostengono la legittimità edilizia delle opere oggetto della SCIA in sanatoria e chiedono una pronuncia che lo accerti, è inammissibile.
Il Collegio rileva innanzitutto che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per una pronuncia autonoma di accertamento. Tale tipo di pronuncia, infatti, è ammissibile solo quando siano coinvolti diritti soggettivi o, in via eccezionale, quando l’Amministrazione abbia generato una situazione di obiettiva incertezza e non siano disponibili altri strumenti di tutela (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 9 luglio 2011, n. 15; Cons. St., Sez. III, 7 aprile 2021, n. 2804).
Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione ha concluso in modo chiaro e negativo il procedimento di sanatoria, avviato su istanza delle ricorrenti. Contro tale provvedimento è disponibile, come infatti è stato fatto, lo strumento dell’impugnazione.
Anche se la censura fosse intesa come argomentazione a sostegno dell’impugnazione, essa risulta comunque inammissibile. Ciò in quanto contraria al principio secondo cui nemo potest venire contra factum proprium (nessuno può contraddire il proprio comportamento). Come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. 1° giugno 2022, n. 4444), non è ammissibile sostenere in giudizio la legittimità di un intervento che è stato qualificato come abusivo nella domanda di sanatoria. Un simile atteggiamento configura un uso improprio del processo, facendo valere fatti incompatibili con quelli dichiarati nella sede amministrativa.
Cosa stabilisce la normativa di riferimento? Quando è prevista l’autorizzazione sismica preventiva?
Il quadro normativo applicabile al caso in esame può essere così sintetizzato:
- l’art. 94-bis del d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal d.l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019) distingue tra interventi rilevanti (lett. a), interventi di minore rilevanza (lett. b), interventi privi di rilevanza (lett. c) in relazione alla pubblica incolumità. Le Linee guida del Ministero delle infrastrutture definiscono in dettaglio tali categorie. Solo per gli interventi rilevanti è richiesta l’autorizzazione sismica preventiva, mentre per gli altri due casi non è necessaria (commi 3 e 4). Inoltre, per le varianti non sostanziali (come definite nelle Linee guida), non è richiesto il preavviso ex art. 93 del d.P.R. n. 380/2001;
- il regolamento regionale 26/2020 prevede autorizzazione sismica preventiva per interventi rilevanti, possibilità di iniziare i lavori contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione per gli interventi di minore rilevanza, nessuna autorizzazione per gli interventi privi di rilevanza, obblighi specifici per le varianti non sostanziali; per le varianti sostanziali, applicazione della stessa procedura prevista per l’intervento originario.
Quando e come il Comune può richiedere l’autorizzazione sismica ai fini della SCIA in sanatoria?
Alla luce di tale quadro normativo, il diniego della sanatoria ex art. 37, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, motivato sulla base della mancanza dell’autorizzazione sismica, avrebbe dovuto spiegare le ragioni tecniche per cui gli interventi realizzati ricadono tra quelli per cui tale autorizzazione è necessaria.
Invece, il Comune si è limitato a rilevare genericamente che le difformità riguardano “parti strutturali dell’edificio”, senza indicare alcuna valutazione tecnica dettagliata.
Questa motivazione è insufficiente e non consente di comprendere il ragionamento seguito dall’Amministrazione.
Pertanto, è fondato il terzo motivo di ricorso, che denuncia la carenza di motivazione, evidenziando l’assenza di una chiara classificazione delle opere secondo le categorie previste dalla normativa nazionale e regionale.
Non è invece fondata la censura relativa alla mancata valutazione del legittimo affidamento o all’interesse pubblico a intervenire dopo 52 anni: si tratta infatti di un potere vincolato, non soggetto a bilanciamento discrezionale di interessi.
Serve la comunicazione previa dei motivi ostativi?
Il provvedimento impugnato, adottato a conclusione del procedimento non rientra tra i provvedimenti inibitori previsti dall’art. 19 della legge 241/1990 e, pertanto, richiedeva la previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della medesima legge.
Nel caso di specie, tale comunicazione non è stata effettuata. Il provvedimento impugnato ha solo concesso un generico termine per “riscontri”, senza chiarire se si trattasse di un’integrazione documentale o di osservazioni. Tale atto non può, quindi, assolvere contemporaneamente alla funzione di preavviso e di decisione conclusiva.
La giurisprudenza, inoltre, ha costantemente affermato l’applicabilità dell’art. 10-bis anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio.
Il motivo è quindi fondato.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti indicati, ossia in relazione alla carenza di motivazione e alla mancata comunicazione dei motivi ostativi. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo per il Comune di riesaminare l’istanza di SCIA in sanatoria, fornendo una motivazione adeguata, anche tenendo conto degli elementi eventualmente prodotti dalle ricorrenti durante il nuovo procedimento.