Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando (disciplinare, lettera di invito, alternativi) – Interpretazione
Nelle procedure di gara, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, a mente degli artt. 1362 e 1363 c.c.; conseguentemente, le clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente. (1).
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando (disciplinare, lettera di invito, alternativi) – Attribuzione punteggi – Criteri
Nell’ipotesi in cui le clausole della lex specialis di gara contengono proposizioni distinte, riguardanti l’attribuzione del punteggio in caso di due differenti modalità di partecipazione alla procedura di gara, rispettivamente nella forma del concorrente plurisoggettivo (nel cui genus rientrano i raggruppamenti temporanei di concorrenti) e dei consorzi (tra cui si collocano i consorzi stabili), individuando le modalità di attribuzione del punteggio per il rating degli operatori economici partecipanti, non è possibile il ricorso ad una lettura cumulativa delle indicate previsioni nell’ipotesi in cui i raggruppamenti temporanei di concorrenti siano costituiti da consorzi stabili, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. e), decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dovendo aversi riguardo a quanto previsto in relazione all’attribuzione del punteggio per il concorrente plurisoggettivo. (2).
In motivazione la sezione ha evidenziato che il criterio cumulativo sarebbe contrario al generale principio della certezza del diritto, precisando altresì la non correttezza del richiamo ad altre previsioni della lex specialis che, ad altri fini (rispetto all’applicazione di uno specifico punteggio premiale), ed in particolare con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione ed alla inerente documentazione, possono dettare criteri differenti, peraltro in stretta applicazione delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici (che ne richiede il possesso in capo a tutti i soggetti che compongono l’operatore concorrente).
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando (disciplinare, lettera di invito, alternativi) – Attribuzione punteggi – Raggruppamenti temporanei di imprese – Consorzi stabili – Distinzione
Non è irragionevole la previsione della lex specialis di gara che, nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara in forma individuale, valorizzi il rating del soggetto che eseguirà le prestazioni (il consorzio stesso e la consorziata designata) e invece nel caso in cui partecipi in RTI non dia rilievo alla posizione del reale soggetto esecutore dell’appalto, avuto riguardo alla distinzione fra raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi stabili, i primi aventi la caratteristica di un “raggruppamento di scopo”, in funzione pro-concorrenziale, tra operatori economici, che mantengono la propria autonomia, rispetto al quale è attribuita rilevanza alla figura del mandatario, mentre i consorzi stabili sono soggetti giuridici costituiti in forma collettiva, che istituiscono a tale fine una comune struttura di impresa (art. 65, comma 2, lett. d, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e che eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto (art. 67, comma 4, dello stesso testo normativo), operando in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate. (3).
(1) Conformi: Ex multis: Cons. Stato, sez. V, 10 0ttobre 2025, n. 7945; 23 settembre 2025, n. 7465; sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066; sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3253; 13 marzo 2025, n. 2071; sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570; 13 ottobre 2023, n. 8966.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione V, 18 dicembre 2025, n. 10032 – Pres. Caringella, Est. Fantini

