tratto da def.finanze.it

Sentenza del 27/01/2025 n. 84 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 2

Testo

Intitolazione:

IMU e TASI- Decadenza potere accertativo – Notifica – Applicabilità proroga prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020

Massima:

Nel caso di avvisi di accertamento IMU e TASI riferiti all’anno di imposta 2018, è applicabile la proroga prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020 “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Quindi bisogna prolungare di 85 giorni l’intero termine quinquennale, previsto a pena di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento, laddove – come nel caso di specie – il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell’epidemia preso in considerazione dalla legge. Il termine di decadenza per l’attività impositiva dell’Ufficio, riferita all’anno 2018, sarebbe venuto a scadenza il 25.3.2024, e non il 31.12.2023. La Suprema Corte si è pronunciata recentemente in tal senso, affermando che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960).

Torna in alto