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Sentenza del 14/02/2025 n. 129/2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

IMU e compendio autostradale

Non sono soggetti a IMU le aree e gli immobili sopra realizzati che costituiscono il compendio autostradale. Trattasi di beni demaniali ai sensi dell’art. 822 cod. civ., che l’art. 13, comma 2, decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 e la risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Economia e delle Finanze espressamente escludono dal campo applicativo del tributo. Rileva, infatti, la loro sterilità reddituale e l’incommerciabilità, in quanto destinati a esigenze di pubblico servizio. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con sentenza del 14.02.2025, n. 129, ha ribadito i principi sopra rammentati, già enucleati dalla Corte di Cassazione (ordinanze nn. 6828 e 6820 dell’11 marzo 2020), per accogliere l’appello della società. Nel caso esaminato, l’appellante era concessionaria di un tratto di rete autostradale e degli immobili ad essa connessi, a cui due enti comunali avevano notificato avvisi di accertamento IMU.

 

Testo integrale della sentenza

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