L’IMU è dovuta anche per immobili abusivi o privi di agibilità, purché iscritti o iscrivibili al catasto.
Con la sentenza n. 27017 dell’8 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ribadisce che la regolarità urbanistica o l’abitabilità del fabbricato non incidono sul presupposto impositivo dell’IMU.
Nel caso in esame, un contribuente eccepiva l’illegittimità dell’atto impositivo, ritenendo che l’assenza di agibilità e la perdita di valore commerciale escludessero l’assoggettamento a tributo.
La Corte di Cassazione richiama l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 504/1992 che individua come presupposto del tributo l’iscrizione o l’iscrivibilità in catasto, che diventa condizione sufficiente per l’imponibilità, indipendentemente dallo stato legittimante dell’immobile.
L’imposta è dovuta dal momento in cui, anche in assenza di titolo edilizio o certificato di agibilità, il bene può essere considerato fabbricato, in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924).
Solo la comprovata inagibilità – accertata tramite perizia dell’ufficio tecnico comunale – può giustificare la riduzione o l’esclusione dell’imposta. La semplice assenza del certificato di abitabilità, invece, non è equiparabile all’inagibilità e non consente alcun beneficio fiscale.

