tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 10/06/2025 n. 113/3 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine

Impugnazione dell’autotutela obbligatoria: errore sul presupposto dell’imposta

L’autotutela obbligatoria (ex art. 10-quater della Legge 27 luglio 2000, n. 212) presuppone un errore sul presupposto dell’imposta che non può essere fatto coincidere con l’infondatezza dell’accertamento perché, se così fosse, perderebbe qualsiasi significato la norma che prevede termini decadenziali per l’impugnazione (art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Questo è il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine che, pur ritenendo ammissibile il ricorso di un contribuente, lo ha respinto.

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che gli avvisi di accertamento sarebbero stati frutto di un errore sul presupposto dell’imposta. Tuttavia, a parere del giudice udinese, affinché si integri l’autotutela obbligatoria, è necessario che il ricorrente dimostri l’esistenza di un errore di percezione da parte dell’Amministrazione, non essendo sufficiente la critica sulle valutazioni in fatto e in diritto che, tutt’al più, possono essere fatte valere con l’autotutela facoltativa.

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