Sentenza del 26/02/2025 n. 40 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise Sezione/Collegio 1
Intitolazione:
Imposte dirette – Avvisi di intimazione e Cartelle di pagamento Irpef – Notifica intimazione di pagamento – Interruzione del termine di prescrizione – Sussiste
Massima:
I termini di prescrizione dei crediti erariali sono tendenzialmente decennali (ove non diversamente disposto dal legislatore), mentre i tributi locali si prescrivono in cinque anni; i principali tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo notificato tempestivamente al debitore, dal momento che i tributi in argomento “non dovrebbero (…) considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (…) manca dunque la “causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche. L’intimazione di pagamento ha natura di atto interruttivo della prescrizione e dunque la notifica di tale atto produce l’effetto di fare iniziare un nuovo termine di prescrizione, ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile. Nel caso di specie, non vi è prova della notifica della cartella esattoriale, quindi il primo atto interruttivo è l’intimazione di pagamento. Da questo si evince la prescrizione del debito per quanto riguarda l’annualità 2004, mentre nei termini per l’annualità 2009.