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Sentenza del 11/11/2024 n. 592 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 2

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Testo

Intitolazione:

Imposta di successione – Solidarietà passiva degli eredi per le imposte dovute dal legatario deceduto

Massima:

La solidarietà tra gli eredi per l’imposta di successione implica che ciascun erede è obbligato al pagamento dell’intera imposta di successione complessivamente dovuta al fisco. In presenza di legatari, mentre il legatario è obbligato al pagamento dell’imposta di successione limitatamente al legato ricevuto, gli eredi sono obbligati al pagamento in solido dell’imposta di successione tanto per le disposizioni a titolo universale che per quelle a titolo particolare, art. 36 c. 1 e 5 TUS. Nel caso di imposte non corrisposte dal legatario per intervenuto decesso, gli eredi sono coobbligati al pagamento in solido di quanto non versato, salvo rivalersi in una fase successiva secondo le regole del diritto civile sugli eredi del legatario.

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