Sentenza del 14/07/2025 n. 315/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona
Imposta di registro: agevolazione sui trasferimenti di aree comprese in piani residenziali
Per fruire dell’aliquota agevolata all’1% prevista per i trasferimenti di aree comprese in piani particolareggiati a uso edilizio residenziale ex art. 1 della Tariffa Parte 1 allegata al TUR (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) non basta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ma occorre l’integrale realizzazione della costruzione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona che, sul punto, ha rigettato le doglianze della contribuente – secondo cui il requisito del “completamento dell’intervento” previsto dalla norma doveva essere valutato in relazione alla funzione dei singoli lotti – e ha aderito all’orientamento di C. Cass. sentenza del 12 settembre 2019, n. 23237.
A parere del Collegio, la ratio legis è quella di incentivare tale tipo di attività edificatoria e, quindi, anche i lotti su cui incidono le opere di urbanizzazione, che hanno natura meramente strumentale, godono del beneficio se l’intero intervento è completato.
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF