Con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025 la Corte Costituzionale censura alcune disposizioni della legge 36/2024 della Regione Calabria, che vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici, e impone a quelli esistenti di adeguare la potenza entro sei mesi pena la decadenza dell’autorizzazione.
Il divieto generalizzato e prematuro di impianti oltre 10 MW è in contrasto con la normativa statale e i principi fondamentali che prevedono una valutazione caso per caso e non un divieto aprioristico, come previsto dalle linee guida ministeriali e dai decreti attuativi europei e nazionali.
Hanno rilevato i giudici che da un’attenta lettura del D.Lgs. 199/2021 e del decreto sulle aree idonee (D.M. 21/06/2024) emerge che la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di un’idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
L’art. 1, comma 2, lettera b), del D.M. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le “aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010”.
Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare – stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita istruttoria», nonché l’Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni caso, che l’individuazione di queste aree non deve «configurarsi come divieto preliminare» – che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.
Pertanto, si deve concludere che il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Ninmby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come già ricordato, «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022).
Allo stesso tempo la Corte precisa che, se tale regime potrebbe condurre, di per sé, all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, tale eventualità potrebbe presentare criticità rispetto alla «preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente» dall’art. 9 della Costituzione.
Tale mandato costituzionale, evidentemente, dovrà essere attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti – ivi compreso il Consiglio dei ministri – in relazione alla dubbia coerenza tra la l’installazione di tali impianti nei parchi e la scelta di preservare i parchi stessi dall’eccesso di contaminazione antropica, che è quella che giustifica la loro costituzione, e tutelarne la biodiversità e i delicati ecosistemi.